Statuto Associazione di Volontariato Ets (modello personalizzabile)

a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

DOC | ID 238556 | pub. 11/11/2021 | 82.42 KB

L’attività dell’organizzazione di volontariato dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L’Odv può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.


Le Odv già iscritte ai registri territoriali vengono incluse d’ufficio dal 23 novembre 2021 nel registro nazionale, tramite il meccanismo della “trasmigrazione”. Gli enti pubblici (Regioni e province autonome) provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno precedente all’operatività del registro e gli uffici del Runts hanno 180 giorni di tempo per verificare l’effettivo possesso dei requisiti. Le Odv iscritte d’ufficio che non intendono permanere nel Runts, possono presentare domanda di cancellazione, modificando comunque il loro statuto e continuando ad operare ai sensi del Codice civile. Le Odv costituite dopo l’operatività del Runts devono presentare autonoma domanda di iscrizione dal 24 novembre 2021 presso l’Ufficio del Runts territorialmente competente. Prima della riforma, una Odv poteva essere tale solamente se operava nell’ambito della solidarietà (quindi rivolgendosi ad esempio a soggetti svantaggiati o comunque versanti in condizione di difficoltà). Oggi le Odv possono svolgere attività in uno o più ambiti previsti dal Codice del Terzo Settore, dove sono menzionate attività di diverso tipo (quali, ad esempio, quelle culturali o educative). Una Odv, in quanto Ets, può infatti perseguire non solo finalità solidaristiche, ma anche civiche e di utilità sociale.



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