Esecuzione immobiliare: le spese necessarie alla conservazione dell’immobile pignorato sono a carico del creditore

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

PDF | ID 233678 | pub. 13/04/2017 | 619 B
Corte di Cassazione Civile. Terza Sezione: sentenza n. 12877 del 22 giugno 2016.

La Corte di Cassazione con la presente sentenza ha affermato il principio che le spese necessarie alla conservazione dell’immobile pignorato, cioè le spese finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell’immobile pignorato (con esclusione delle spese che non abbiano un’immediata funzione conservativa dell’integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese “per gli atti necessari al processo” che, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice dell’esecuzione può porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente.
Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne abbia disposto l’onere a suo carico.


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