Esecuzioni immobiliari: revoca dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato solo in casi molto particolari

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

PDF | ID 233813 | pub. 09/05/2017 | 271 B
Corte di Cassazione Civile Terza Sezione: sentenza n. 3791 del 14 febbraio 2017.

La Corte di Cassazione ha ribadito (1) che i presupposti per la sospensione della vendita e la revoca dell’aggiudicazione da parte del Giudice dell’Esecuzione (ex art. 586 c.p.c.), allo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di fissazione del prezzo, sono i seguenti:
a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione;
b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;
c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva
anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di
essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di
conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione
Il giudice non può sospendere la vendita soltanto se c’è notevole sproporzione del prezzo di aggiudicazione rispetto al prezzo “giusto”.

(1) come già stabilito con la sentenza Cass. n. 18451 del 2015


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