Esecuzioni immobiliari. Potere del G.E. di sospendere la vendita ex art. 586 c.p.c. dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto. Condizioni.

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

PDF | ID 233961 | pub. 09/06/2017 | 172 B
Corte di Cassazione Civile Terza Sezione: sentenza n. 268 del 10 gennaio 2017.

La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
 
“il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo nove/lato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi alla aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione”


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