Esecuzioni immobiliari. Vendita con incanto: estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia dei creditori ed effetti dell'aggiudicazione provvisoria

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

PDF | ID 233960 | pub. 06/06/2017 | 1.91 KB
Corte di Cassazione Civile Terza Sezione: sentenza n. 5604 del 7 marzo 2017.

La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di estinzione del processo esecutivo per espropriazione immobiliare dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento di sesto (oggi di quinto), la gara prevista dall'art. 584 cod. proc. civ. resta preclusa, anche se già indetta dal giudice dell'esecuzione, ed ai sensi dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio ad ottenere il trasferimento del bene in suo favore.”

E ancora, conseguentemente, il principio seguente: “fintantoché la gara in aumento di sesto (oggi di quinto) non venga espletata con esito positivo, la cauzione prestata dall'aggiudicatario provvisorio ai sensi del primo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., e trattenuta a seguito dell'aggiudicazione, non può essere restituita, anche se l'aggiudicatario provvisorio non intenda partecipare alla gara, potendosi provvedere alla restituzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., soltanto dopo che, a seguito della gara, l'immobile sia stato aggiudicato ad altro offerente.”


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