Il contribuente in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi, (Cass., Sezioni Unite, n. 13378 del 30.06.2016).
Quindi anche in sede d'impugnazione della cartella di pagamento, il contribuente può contestare il tributo richiesto e frutto di errore nella dichiarazione presentata, qualora da essa derivi l'assoggettamento del dichiarante ad un obbligazione tributaria più gravosa di quella previsto dalla legge e in contrasto con l'art. 53 Cost.
Nel caso di specie, quindi, la CTR Lazio con la sentenza del 09.04.2020 n.1289 riforma la sentenza impugnata e procede al ricalcolo delle imposte dovute.
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Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente)
Il software permette di accedere, tramite il browser “Chrome”, alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.
Questa versione del software è aggiornata per consentire l'accesso al nuovo cassetto fiscale.
N.B. Per l'utilizzo del software è richiesto il browser Google Chrome e una configurazione dell’ambiente per consentire il “dialogo” tra il programma Excel e Chrome. Fare riferimento alle istruzioni per la configurazione iniziale.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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