Mercoledì 16 dicembre 2020

Nessun obbligo per l'Agenzia Entrate di motivare il mancato recepimento delle osservazioni del contribuente

a cura di: Avv. Paolo Alliata
PDF

La CTR Piemonte aveva ritenuto illegittimo l'atto impugnato per avere l'Ufficio solo sbrigativamente e senza specifica motivazione in ordine al loro rigetto ritenuto infondate le osservazioni del contribuente formulate in seguito alla redazione e notifica del PVC;
La Corte di Cassazione ritiene invece, con l’ordinanza n. 28405 del 14.12.2020, coerentemente con la propria costante giurisprudenza in tema, che (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8378 del 31/03/2017) sia in tema di imposte sui redditi sia in tema di IVA è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000.
Ciò perchè da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.
Nella prima parte dell'art. 12, comma 7, citato, vi è solo l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di "valutare" le osservazioni del contribuente ma non si aggiunge l'ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo, a pena di nullità.
Solo in alcune specifiche fattispecie il legislatore ha previsto che l'avviso di accertamento debba essere espressamente motivato tenendo conto delle ragioni esposte dal contribuente: si ricordi il previgente art. 37-bis comma 5° d.P.R. 600 del 1973, -analogamente l'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, che ha sostituito l'art. 37-bis citato, dispone, al comma 8, che "l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6".
Ancora può ricordarsi come l'art. 7 della legge 413 del 1991, poi, preveda che "gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell'accertamento, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi"; e come per le società che si presumono non operative l'art. 30 della legge 724 del 1994, nel testo anteriore al 2006, prevedeva che "tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta".
Secondo l’ordinanza in commento, al di fuori di tali ipotesi non vi è alcun obbligo per l’Agenzia delle Entrate di motivare il rigetto alle osservazioni del contribuente.
 
Per il testo integrale clicca qui.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale

    La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale

    La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
    L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel

    RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel

    Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:

    - importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
    - calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
    - calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
    - produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • PACCHETTO ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente e accesso come delegati)

    PACCHETTO ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente e accesso come delegati)

    Il pacchetto contiene i software in MS Excel ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente) e ACCESSO DELEGATI (Cassetto Fiscale - Fatture e Corrispettivi).

    Il primo permette di accedere alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.
    Il secondo permette di accedere al Cassetto Fiscale e al sito Fatture e Corrispettivi in qualità di soggetti delegati dal cliente.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
Attenzione: la pubblicazione della notizia risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Altre notizie

tutte le notizie

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS