I rimborsi per i costi connessi all'utilizzo della connessione ad internet, della corrente elettrica, dell'aria condizionata o del riscaldamento, erogati sulla base di un criterio forfetario ai dipendenti che svolgono le loro mansioni in smart working, se non supportati da elementi e parametri oggettivi, configurano redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR e sono quindi da assoggettare alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.
Al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, infatti, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili.
Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 328 dell'11 maggio 2021.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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