Il decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023), ha disposto nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali.
Tra queste, la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (modello "Redditi"), di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) ad opera dell'articolo 11 del Decreto Adempimenti, sui quali è intervenuto successivamente l'art. 38 del DL n. 13/2024, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Nella Circolare n. 8 dell'11 aprile l'Agenzia delle Entrate illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2024 e seguenti, alla luce delle suddette modifiche normative,
fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.
Li riportiamo di seguito, come esposti nella tabella riassuntiva presente nel documento.
PERIODI D’IMPOSTA |
DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP |
DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770) |
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Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 |
- in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024 - se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 (Atteso che il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo)
(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024) |
in via telematica: - entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
(rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024) |
- entro il 31 ottobre 2024
(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche) |
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 |
- in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 - se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025 (rif. articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024) |
in via telematica: - per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 - per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024) |
- dal 15 aprile al 31 ottobre 2025
(rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024) |
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi |
- in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., - dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo (rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti) |
- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo - per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rif. articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti) |
- dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo
(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti) |
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza': versione Excel
Aggiornato con le tabelle aliquote IRPEF 2025.
La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ed assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Calcolo compenso lordo lavoro autonomo 2025
Il software consente di determinare il compenso lordo da corrispondere ad un lavoratore autonomo in base al regime di determinazione delle imposte adottato (Ordinario, Forfetario “Start Up”, Forfetario, Imprenditoria Giovanile), in modo che lo stesso possa percepire, una volta determinate le imposte Irpef/sostitutive, addizionali regionale e comunale (se dovute), Irap (se dovuta) e i contributi previdenziali, un importo netto prestabilito.
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