Scade lunedì 22 aprile la possibilità, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, di presentare la domanda per l’accesso al contributo di cui al comma 8 sexies dell’art. 35 del DL n. 36/2021 attraverso l'apposita funzionalità presente sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
I compensi devono essere stati erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
Le regole per l'accesso al contributo
I requisiti richiesti per l'accesso al contributo, definiti con Decreto del 29-12-2023, sono i seguenti:
Deduzione per Irap pagata nel 2024
Il programma consente di determinare l’importo deducibile dal reddito, ai fini Ires o Irpef, relativo all’Irap pagata nel periodo d’imposta 2024.
Vengono determinate sia la deduzione per l’Irap relativa al costo del lavoro che la deduzione forfetaria del 10% in presenza di sostenimento di oneri finanziari (se superiori ai proventi finanziari).
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Calcolo convenienza compensi amministratore o dividendi 2025: versione Excel
Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?
È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.
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