Martedì 3 agosto 2021

Occupazione suolo pubblico: criteri per l'applicazione delle tariffe di base giornaliera

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Legge di Bilancio 2020 sono stati introdotti, a partire dal 2021 ed in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, due canoni:

  • uno che colpisce l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
  • l'altro, di carattere più settoriale, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti (TARI).

Con la Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione di quest'ultimo canone, il cosiddetto Canone patrimoniale, ed, in particolare, ai criteri per l'applicazione delle tariffe di base giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico in caso di frazionamento a ore.


Fonte: https://www.finanze.gov.it
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    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
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