Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio sono state pubblicate due direttive (UE) con le quali sono stabiliti i requisiti minimi per il funzionamento degli Organismi per la parità con lo scopo di migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento.
Si tratta:
Le due direttive entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dunque, il 18 giugno 2024, mentre le modifiche alle precedenti direttive (art. 23 delle direttive), entreranno in vigore il 19 giugno 2026.
Entro il 19 giugno 2026, la Commissione, per mezzo di un atto di esecuzione, compilerà un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi delle due direttive.
Entro il 19 giugno 2031, e successivamente ogni 5 anni, gli Stati membri dovranno fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione delle direttive.
Dopo l’entrata in vigore, lo scorso 5 settembre 2023, del correttivo-bis ai decreti di riforma delle sport, arrivano le prime indicazioni da parte del Dipartimento dello Sport sugli obblighi di comunicazione legati al lavoro sportivo da effettuarsi attraverso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd) dai datori di lavoro.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale
L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e degli altri organismi sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36/2021).
Si tratta, in linea generale, delle attività svolte dal personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità e agli altri adempimenti amministrativi dell’ente. Tali mansioni non sono qualificabili come sportive o funzionali all’attività sportiva in senso stretto ed i lavoratori non sono qualificabili come “lavoratori sportivi”.
Per le mansioni predette, l’instaurazione di un rapporto di collaborazione “può” avvenire “ricorrendone i presupposti”. La norma lascerebbe quindi spazio anche ad altre tipologie contrattuali (ad esempio il lavoro subordinato).
Verbale di riunione del CdA art. 2381 cc e monitoraggio 'anti crisi' ex art. 2086 cc
La riforma della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e di controllo delle società, obbligandoli ad attuare procedure codificate per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.
In particolare l’art. 2086 c.c. pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva:
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