Con la Risposta n. 80 del 27 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, la cessione a terzi di un'immobile per cui si sia fruito delle agevolazioni "prima casa", concordata consensualmente con il coniuge a seguito di separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco, ma in assenza di una omologazione di detto accordo da parte di un Giudice, comporta la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" fruite.
La modalità semplificata di separazione, in cui la presenza dei difensori non è obbligatoria, è infatti soggetta a precise limitazioni e non può contenere pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali.
Crediti d’imposta Zes 2025: certificazione professionista incaricato della revisione legale
Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.
Deduzione Super Iper Ammortamenti 2025 (Periodo Imposta 2024)
Programma in MS Excel per calcolare le deduzioni per “super” e “iper” ammortamenti da riportare, come variazioni in diminuzione, nei quadri RF delle dichiarazioni dei redditi per persone fisiche, società di persone e società di capitali.
Utile per raccogliere i dati, relativi agli acquisti di beni soggetti a tali agevolazioni, per i clienti con contabilità esterne i cui programmi contabili non forniscano, di anno in anno, le quote deducibili da riportare, in base agli specifici codici fissati nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi, nel rigo RF55.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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