Lavoratori addetti all’industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti ed alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti. Una tantum. Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale
Circolare INPS n. 132 del 18.07.2003
SOMMARIO: Gli arretrati retributivi previsti dagli accordi per il rinnovo dei C.c.n.l. per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti e per la piccola e media industria metalmeccanica e della installazione di impianti (Euro 220,00- per il periodo 1.1.2003-30.6.2003) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale
L’accordo 7 maggio 2003 per il rinnovo del C.c.n.l. 8 giugno 1999 per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti ha previsto, tra l’altro, la corresponsione a titolo di una tantum, ai lavoratori in forza alla data del 1 giugno 2003, di un importo forfettario lordo di 220,00 Euro, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2003 (v. testo contrattuale, all. n.1).
La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, ai predetti effetti, come mese intero.
L’importo suddetto – comprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale – verrà erogato in due rate, pari a Euro 115,00 e a Euro 105,00 lordi, da corrispondere la prima nel corso del mese di giugno del 2003 e la seconda nel corso del mese gennaio 2004, ovvero all’atto della liquidazione delle competenze nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Si precisa altresì che detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Come per il passato, l’erogazione non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad es., a causa di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post partum, ecc.); sono invece utili ai fini della maturazione dell’una tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2003, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali e di integrazione a carico delle aziende.
Ai lavoratori che nel periodo considerato fruiscono di trattamento di Cassa integrazioni guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Identici contenuti presenta l’accordo del 29.5.2003 per il rinnovo del C.c.n.l. 7 luglio 1999 per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti (v. testo contrattuale, all. n. 2).
Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare n. 127 del 17.5.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio).
Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare i soli eventi iniziati tra i mesi di febbraio e luglio 2003 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).
Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1° gennaio / 30 giugno 2003), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare n. 19 del 23 gennaio 1995. [vedi sotto rettifica - n.d.r.]
Resta fermo che le quote di “una tantum” relative ai periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come è noto, attualmente (cfr. circ. n. 25 del 27.1.96) riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.
In merito, infine, ai riflessi sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà –il cui importo, si rammenta, è pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995- e dell’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.
OGGETTO: Errata corrige della circolare n. 132 del 18 Luglio 2003. Modifica del terzultimo capoverso della pagina 2.
INPS
CIRCOLARE N. 132 bis del 31.07.2003
SOMMARIO: Nella circolare n. 132 del 18 luglio 2003 al terzultimo capoverso della pagina 2 viene citata la circolare n. 19 del 23 gennaio 1995 anziché la circolare n. 58 del 5 marzo 1991.
Al terzultimo capoverso della pagina 2 della circolare n. 132 del 18 luglio 2003 vengono richiamate le istruzioni impartite con la circolare n. 19 del 23 gennaio 1995 per il ricalcolo delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie conseguente alla applicazione dell'una tantum per il periodo 1.1.2003-30.6.2003 prevista nell'accordo del 7.3.2003 per il rinnovo del C.C.N.L. 8.6.1999 per l'industria metalmeccanica e della istallazione di impianti e per la piccola e media industria metalmeccanica ed alla istallazione di impianti. In sostituzione delle istruzioni contenute nella citata circolare devono intendersi applicabili quelle previste dalla circolare n. 58 del 5.3.1991.
Allegato 1
Testo dell’Accordo 7 maggio 2003 per il rinnovo del C.c.n.l. 8 giugno 1999 per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti.
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2003, é corrisposto un importo forfettario lordo di 220,00 euro suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
L'importo dell'una tantum, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed é quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, l'una tantum é esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:
- euro 115,00 lordi nel corso del mese di giugno 2003;
- euro 105,00 lordi nel corso del mese di gennaio 2004.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003 fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Allegato 2
Ipotesi di accordo per il rinnovo del C.c.n.l. 7 luglio 1999per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti.
Art. 42 – DECORRENZA E DURATA - UNA TANTUM
1) Decorrenza e durata
In forza del Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata di quattro anni per la parte normativa e di due per la parte retributiva.
Fatte salve le decorrenze di singoli istituti, il presente contratto entra in vigore dal 1 giugno 2003; la scadenza è stabilita al 31 dicembre 2006; per la parte economica il primo biennio avrà vigore sino al 31 dicembre 2004.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto tre mesi prima della scadenza con raccomandata A.R..
In caso di disdetta il contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.
2) Una Tantum
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2003, é corrisposto un importo forfettario lordo di 220,00 euro suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
L'importo dell'una tantum, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed é quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, l'una tantum é esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:
- euro 115,00 lordi con la retribuzione del mese di giugno 2003;
- euro 105,00 lordi nel corso del mese di gennaio 2004.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003 fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
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