Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali
Provvedimento Agenzia Entrate 17 aprile 2002
GU 103 del 04/05/2002
IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto;
Dispone:
1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei 13 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002.
I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.
2. I contribuenti che svolgono due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.
Tale disposizione, coerente con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, si applica anche agli studi di settore per i quali i limiti dei ricavi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, sono stati precedentemente approvati.
3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 13 studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002, che intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2002, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2002.
Motivazioni.
Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese in 13 nuovi studi di settore approvati con decorrenza 2001, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.
Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.
Il provvedimento prevede, altresì, che i contribuenti a cui risultano applicabili i 13 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2002, possano presentare apposita domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2002.
Tale termine che differisce quello previsto dal comma 3 dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentirà una più agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.
Riferimenti normativi:
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
(omesse)
b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi; decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002: approvazione di 26 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 26 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002: approvazione di 13 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002: approvazione di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI RELATIVAMENTE AI 13 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2001 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI 8 MARZO 2002
13 Studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2001 | Limite dei ricavi o dei compensi (in euro) | Limite dei ricavi o dei compensi (in milioni di lire) |
SD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro | 8.263 | 16 |
SD35U - Editoria | 10.846 | 21 |
SD36U - Fusioni di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio | 13.428 | 26 |
SD47U - Fabbricazione di articoli di carta e cartone | 10.329 | 20 |
SG66U - Software house e riparazione macchine per ufficio | 8.780 | 17 |
SG73A - Altre attività di trasporto merci (Movimento merci e magazzinaggio) | 6.714 | 13 |
SG73B - Altre attività di trasporto merci (Intermediari, corrieri e spedizionieri) | 13.428 | 26 |
SG75U - Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari | 12.911 | 25 |
SK10U - Studi medici | 6.714 | 13 |
SK22U - Servizi veterinari | 3.099 | 6 |
SM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici | 13.944 | 27 |
SM31U - Commerci all'ingrosso di orologi e gioielleria | 21.175 | 41 |
SM40A - Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi | 11.879 | 23 |
Allegato 2
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI RELATIVAMENTE AI 13 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2001 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI 8 MARZO 2002
Nota tecnica e metodologica
Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività.
Tale limite non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire, pari a 25.823 euro.
Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 13 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2001, approvati con decreti ministeriali 8 marzo 2002.
L'elaborazione è stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.
Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.
Analogamente a quanto predisposto per gli 86 studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.
In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore.
Per valori del 1° ventile superiori a 50 milioni di lire, pari a 25.823 euro, il limite è stato comunque fissato a 50 milioni di lire, pari a 25.823 euro.
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