All'esito del contraddittorio, con sentenza del 17/2/01, la Corte d'Appello di Firenze riformò la decisione gravata sulla base del rilievo che il beneficio in esame, seppure previsto per i lavoratori autonomi, non poteva essere riconosciuto al G., il quale era già titolare di pensione di invalidità a decorrere dall'1/11/92. A seguito di ricorso del G. e di ricorso incidentale dell'Inps, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14699 del 16/10/02, riunì i ricorsi ed annullò la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Bologna, dopo aver rilevato che il beneficio in questione non competeva a coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 257/92 erano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre spettava ai lavoratori ancora in attività e a quelli titolari di pensione o assegno di invalidità, per i quali non poteva ritenersi preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa.
Riassunto il giudizio da parte del G., all'esito del contraddittorio dell'Inps, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 28/6/07 - 18/1/08, preso atto degli esiti della consulenza medico-legale disposta d'ufficio e della prova orale, ha condannato l'ente previdenziale a ricostituire la posizione pensionistica del ricorrente con la maggiorazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, citato art. 13, comma 8, in relazione ai periodi 1/1/1963 - 30/9/1965 e 1/7/1980 - 31/12/1990, per una anzianità contributiva di anni tredici e mesi tre.
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