I criteri per l’individuazione del titolare effettivo dovevano già essere chiari da anni, poi l’obbligo della comunicazione al Registro dei Titolari effettivi ha fatto sollevare numerosi dubbi ai quali è stata data non univoca risposta.
Il CNDCEC ha pubblicato il 1 ottobre 2024 un documento di ricerca sull’ìndividuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato, di 35 pagine (Link) che tiene conto delle FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e la UIF il 20 novembre 2023 e dei più recenti orientamenti in materia.
Aggiunge il documento che le disposizioni sul titolare effettivo di cui all’articolo 20 del D.lgs. 231/2007 saranno presto modificate dal nuovo Regolamento adottato dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile.
Rammenta il documento che le informazioni sul titolare effettivo debbono essere rese dal cliente, dopodiché il professionista procederà al riscontro tramite la consultazione del Registro dei Titolari Effettivi poiché l’art. 6, comma 5 del D.M.55/2022 stabilisce che i soggetti obbligati accreditati al Registro segnaleranno alla camera di commercio competente eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dalla consultazione del registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela e che è obbligo del professionista conservare la prova dell’avvenuta consultazione del registro.
In particolare le tabelle riportate a pagina 9 e 10 indicano i criteri per determinare la titolarità effettiva (ad esempio la titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% da parte di una persona fisica per le società di capitali).
Il paragrafo 3.2 tratta dell’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone, nelle quali il titolare effettivo è colui che ha conferito nel capitale quote superiori al 25% e nel caso di ripartizione degli utili non proporzionale anche i soci che hanno diritto ad utili e perdite in misura superiore al 25% (nel caso di società in accomandita semplice indipendentemente dal fatto che il socio sia accomandatario od accomandante).
Sulla proprietà diretta si esemplifica che in una società composta da tre soci con quote del 33% ciascuno detenute da due soci ed una quota del 34% detenuta dal terzo socio, tutti e tre i soci sono da considerarsi titolari effettivi.
Il paragrafo 3.3.2 tratta invece del titolare effettivo da individuarsi attraverso il controllo, indicando che la soglia di partecipazione rilevante, cioè il supero del 25%, è detenuto direttamene e/o indirettamente e cioè per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona o in virtù di partecipazioni dirette e indirette.
In merito alla catena di controllo vengono formulati i seguenti esempi:
esempio 1
ALFA s.r.l.
Titolare effettivo risulta essere il socio unico della SRL unipersonale D e la persona fisica E, in quanto hanno voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante su BETA spa e quindi indirettamente su ALFA s.r.l.
esempio 2
ALFA s.r.l.
tre soci – A persona fisica 5% -B persona giuridica 25% - C persona giuridica 70%
La persona giuridica C ha una quota superiore al 25% - in C vi sono tre persone fisiche, una (A) che detiene il 10%, una (B) il 39% ed una (C)il 51%
Il titolare effettivo di ALFA è la persona fisica C che detiene la maggioranza dei voti della controllante e quindi di esercitare il controllo sulla controllata Alfa.
Nel documento ulteriori esemplificazioni e chiarimenti (ad esempio nei condomini il titolare effettivo viene individuato nell’amministratore), l’individuazione del titolare effettivo nei TRUST, le interposizioni fittizie.
In materia di procedure concorsuali ribadisce il documento che il curatore va identificato quale esecutore e non quale titolare effettivo che, semmai, andrebbe individuato al soggetto sottoposto alla procedura.
In materia di associazioni/fondazioni dotate di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 il documento reputa – esattamente secondo noi – che quelle iscritte nel RUNTS con riconoscimento di personalità giuridica debbano adempiere agli obblighi di comunicazione del titolare effettivo.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente)
Il software permette di accedere, tramite il browser “Chrome”, alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.
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