Mercoledì 12 marzo 2025

La notifica

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La notifica

La notificazione (comunemente notifica) è un istituto giuridico attraverso il quale si porta a conoscenza un documento o atto processuale ad uno o più soggetti. Questa viene normalmente eseguita dagli ufficiali giudiziari o anche degli avvocati abilitati dal consiglio dell’ordine.

Se perfettamente eseguita ed avvenuta, fa prova che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario.

La prova dell'avvenuta notifica si ha tramite un documento sottoscritto dal notificante, che prende il nome di "relazione di notificazione", altresì conosciuta come "relata di notifica".

Quando si vuole notificare un atto, la prima persona che bisogna identificare è il soggetto destinatario, ossia la persona fisica o giuridica a cui l'atto è diretto e che deve riceverlo affinché possa prenderne conoscenza e produrre effetti giuridici. L’individuazione del destinatario è essenziale per garantire il corretto svolgimento del processo e il rispetto del principio del contraddittorio1.

Perché una notifica sia valida, l’atto deve essere comunicato al soggetto giusto, nel rispetto delle modalità previste dal Codice di Procedura Civile. Se la notifica è effettuata a un destinatario errato o con modalità non corrette, può essere dichiarata nulla o addirittura inesistente, con conseguenze sulla validità dell’atto.

Normalmente, la notifica effettuata a un maggiorenne2 (o un minore emancipato3), capace di agire, presso la propria residenza è valida a meno che lo stesso non abbia nominato, per lo specifico contratto, un domiciliatario o un procuratore.

Ma se il soggetto destinatario è incapace di agire, la notifica dell’atto deve avvenire nei confronti del suo rappresentante legale. 

Questi i principali casi di incapacità di agire:

  • minore d’età → notifica ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore4 
  • interdetto → notifica al tutore5
  • inabilitato → notifica all’inabilitato stesso con l’assistenza del curatore6 
  • beneficiario di amministrazione di sostegno → la notifica avviene a seconda dei poteri stabiliti nel decreto di nomina7 

Se il minore è emancipato, può agire in giudizio con l’assistenza del curatore8

Se l’incapace non ha un rappresentante legale, il giudice può nominare un curatore speciale9 

Dopo la costituzione in giudizio, le notifiche vengono fatte al procuratore della parte10, salvo i casi in cui la legge prevede la notifica personale.

La notificazione degli atti processuali riveste un ruolo cruciale nel garantire il diritto di difesa delle parti coinvolte in un procedimento civile ed è un’attività che può diventare molto complessa, lunga e dispendiosa.

Il codice di procedura civile disciplina in modo preciso, in particolare agli articoli da 137 a 151 c.p.c., le modalità con cui gli atti giudiziari vengono portati a conoscenza dei destinatari, assicurando che siano adeguatamente informati.

Quando viene effettuato un controllo del fascicolo, ad esempio nell’esecuzione immobiliare, occorre verificare molto attentamente la documentazione relativa alla corretta notifica dell’atto, specialmente nel caso in cui il destinatario dell’atto non lo abbia ricevuto «a mani proprie» (esaminare i casi di irreperibilità, incapacità del ricevente o rifiuto di ricevimento, procedura ex art. 140 cpc oppure il caso di notifica da effettuare a persona la cui residenza è sconosciuta).

La conseguenze della mancata notifica possono rendere nullo l’intero iter di accertamento del credito, per lesione del diritto del debitore al contraddittorio11.

L’articolo 137 c.p.c. stabilisce che le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario su istanza di parte, richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. Tuttavia, la recente riforma Cartabia ha introdotto una novità significativa: l’avvocato può eseguire la notifica, semplificando e velocizzando il processo. Tuttavia, ciò è soggetto a limitazioni, specialmente riguardo alle notifiche telematiche.

Gli articoli da 138 a 146 c.p.c. definiscono le diverse modalità di notificazione:

  • Notificazione in mani proprie (art. 138 c.p.c.): L’atto è consegnato da parte dell’ufficiale giudiziario direttamente al destinatario, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Questo è il caso più semplice: l’atto viene notificato, nei termini, al soggetto destinatario e se questo è in vita, è maggiorenne o minore emancipato, non è interdetto12 o inabilitato, l’atto raggiunge il suo scopo.

La procedura diventa più complessa (e il controllo deve essere più attento e puntuale) nel caso in cui il soggetto destinatario non riceva o rifiuti di ricevere la notifica. 

Il codice di procedura civile regolamenta i vari casi.

  • Notificazione nella residenza, dimora o domicilio (art. 139 c.p.c.): In assenza del destinatario, l'ufficiale giudiziario può consegnare l’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all’azienda purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla13.

Un aspetto delicato della notifica riguarda la consegna dell'atto a una persona che si dichiara convivente con il destinatario. Questo specialmente se la notifica avviene a mezzo posta, ossia se il soggetto che si occupa di portare a termine un processo così delicato ed importante non ha la perfetta conoscenza del proprio ruolo e delle implicazioni che una procedura non corretta può avere sugli atti.

In questi casi il controllo deve essere ancora più attento ed è fondamentale che l'agente postale o il soggetto incaricato della notifica identifichi correttamente il ricevente, richiedendo un documento di riconoscimento e verifichi la sussistenza del rapporto di convivenza.

La validità della notifica, effettuata a persona convivente, è data dalla relata di notifica, e non necessita in tutti i casi l'invio della raccomandata informativa al destinatario.

La relata di notifica deve riportare le generalità complete del ricevente e l'agente postale deve indicare nella relata di notifica che il ricevente si è dichiarato convivente. In caso di dubbi, è consigliabile acquisire ulteriori informazioni o elementi probatori.

In alcuni casi, è prevista l'invio di una raccomandata informativa al destinatario, per comunicare l'avvenuta consegna dell'atto a un convivente. Questo adempimento rafforza la garanzia del diritto di difesa del destinatario.

  • Notificazione in caso di irreperibilità (art. 140 c.p.c.): Se il destinatario è irreperibile, incapace o le persone indicate nell’art. 139 c.p.c. si rifiutano di ricevere la notifica, l'ufficiale giudiziario deposita l'atto nella casa comunale, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata informativa con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Questa modalità di notifica interviene come ultima ratio per garantire che l'atto venga comunque portato a conoscenza del destinatario. La notifica alla casa comunale si verifica quando l’ufficiale giudiziario o l'agente postale non riescono a trovare il destinatario presso la sua residenza, dimora o domicilio oppure non è possibile consegnare l'atto a una persona di famiglia o a un addetto alla casa o all'ufficio.

Prima di procedere con la notifica alla casa comunale, l'ufficiale giudiziario o l'agente postale devono effettuare una serie di accertamenti per verificare l'effettiva irreperibilità del destinatario. Questi accertamenti possono includere la verifica dei registri anagrafici e la ricerca di informazioni presso i vicini o altre persone informate.

L’ufficiale giudiziaro o l’agente postale devono quindi comunicare l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale con invio di una raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario.

La notifica alla casa comunale ha lo scopo di garantire che l'atto venga comunque portato a conoscenza del destinatario, anche in situazioni di irreperibilità.

La relata di notifica deve contenere tutte le informazioni necessarie per attestare la regolarità della procedura.

Se l'indirizzo del destinatario è errato o incompleto, la notifica è invalida.

  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.): La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
    Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato14
  • Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica (art. 142 c.p.c.): Per la notificazione degli atti a questi soggetti occorre fare riferimento alle Convenzioni internazionali15  e agli artt. 3016 e 7517 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
    Se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Un caso particolare, che comporta una procedura precisa e ancora più complessa è previsto dall’art. 143 c.p.c. e riguarda la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, che non ha un procuratore18.

In questo caso l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Ma se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. In questi casi la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

  • Notificazione a persone giuridiche (art. 145 c.p.c.): La notificazione avviene presso la sede della persona giuridica, consegnando l'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede19. 

Per la notificazione a militari in attività di servizio si veda art. 146 c.p.c.

L’art. 147 c.p.c. sul tempo delle notificazioni, dispone che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, mentre le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari20.

La prova della notifica deve essere certa e inequivocabile. Per essere sicuri che la notificazione sia andata a buon fine è necessario verificare la relazione di notificazione o relata di notifica (ex art. 148 c.p.c.)21.  La relata di notifica fa fede fino a querela di falso.

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

L'ufficiale giudiziario può eseguire la notificazione anche tramite servizio postale22 (art. 149 c.p.c.) o a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.)

Chi effettua il controllo della notificazione tramite servizio postale deve verificare che l'agente postale firmi la notifica. Ha infatti sentenziato la Corte di Cassazione (ord. 19.08.2020, n. 17373 e ord. 28861/2024) che è inesistente la notifica tramite posta ove l'avviso di ricevimento non rechi la data e la firma dell'agente, che attesti il compimento o il non compimento delle attività del procedimento notificatorio.

La notifica postale può essere considerata perfezionata anche quando il destinatario si rifiuta di ricevere l’atto o è assente e non lo ritira nonostante l’invio della raccomandata informativa, ossia la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. cad). Il perfezionamento avviene per compiuta giacenza, per la temporanea assenza del destinatario. Per la prova della notifica postale per compiuta giacenza è necessario produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. La notifica si perfeziona  trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della CAD, ovvero al momento del ritiro del piego presso l'ufficio postale se è anteriore.

Riguardo la notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.), la Corte di Cassazione con la sentenza emessa dalle Sezioni Unite 5.11.2024, n. 28452, ha affrontato il problema dell’impossibilità di eseguire la notifica di un atto se la casella PEC del destinatario è “piena”, o se la causa è imputabile al destinatario per incuria.

Come regola generale, se il recapito non è andato a buon fine, la notificazione non è stata perfezionata validamente, a prescindere dai motivi che lo hanno impedito.

Questo comporta la necessità di provvedere alla notifica con le modalità ordinarie, con norme particolari che riguardano i termini di decadenza, non dovendo essere penalizzato chi notifica per l’incuria di chi deve ricevere l’atto.


Note:
1. art. 101 c.p.c.
2. Art. 2 codice civile - Maggiore età. Capacità di agire “La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa”
3. Art. 390 codice civile - Emancipazione di diritto “Il minore è di diritto emancipato col matrimonio”
4. art. 320 e 357 c.c.
5. art. 424 c.c.
6. art. 415 c.c.
7. art. 404 c.c
8. art. 394 c.c
9. art. 78 c.p.c.
10. art. 170 c.p.c.
11. Si vedano in argomento gli articoli da 156 a 162 c.p.c.
12. Art. 414 codice civile Persone che possono essere interdette “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”
13. Ancora l’art. 139 c.p.c. “Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio.”
14. art.141 cpc “la consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario. La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.
15. In riferimento alle Convenzioni multilaterali e accordi bilaterali in vigore tra l’Italia ed altri Paesi nell’ambito delle competenze riservate al Ministero della giustizia si veda https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.page?tabait=y&tab=p&ait=AIT32786#TopAi
16. D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 - Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. “Art. 30 (Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze)
L'autorità consolare: provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni; compie gli atti istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, che debbano valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali. Essa trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.”
17. D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 - Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. “Art. 75 (Rimessione ad altro ufficio consolare)
Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante o il Ministero degli affari esteri.”
18. previsto nell’art. 77 c.p.c.
19. Ancora l’art. 145 c.p.c. “La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”
20. ancora sulle notifiche tramite PEC l’art. 147 c.p.c. dispone che le notificazioni si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.
21. art. 148 c.p.c. “L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.”
22. in questo caso la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (ricezione della raccomandata).

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