Martedì 14 febbraio 2012

Assegno di mantenimento: il ritardato pagamento determina la maggiorazione degli interessi

a cura di: La Previdenza.it
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Assegno di mantenimento: il ritardato pagamento determina la maggiorazione degli interessi

(Cassazione, sentenza 2.12.2011 n. 25861)

Con atto notificato l'1 aprile 2004 il signor S.R. proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Venezia al precetto di pagamento della somma di Euro 2.410,00 notificatogli dall'ex coniuge, signora G.D.F., a titolo di contributo di mantenimento rimasto insoluto per diversi mesi. Deduceva la carenza di legittimazione passiva per erronea indicazione del proprio cognome in S., anziché S., e l'eccessività dell'ammontare preteso, inclusivo anche della mensilità del marzo 2004 non ancora maturata, oltre che di interessi anatocistici e voci di spesa processuale non liquidate né documentate.

Nella contumacia della convenuta il giudice di pace, con sentenza 30 giugno 2004, accoglieva l'eccezione pregiudiziale di rito e per l'effetto dichiarava la nullità del precetto.
In riforma della decisione, sul gravame della D.F., il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione e condannava il S. alla rifusione delle spese di lite.

Motivava:

  • che l'impugnazione proposta era procedibile, nonostante la notificazione di un precedente atto di appello non seguita dalla costituzione in giudizio, perché proposta prima che fosse scaduto il termine breve per impugnare e senza che fosse stata emessa, nelle more, alcuna dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del primo gravame;
  • che non era maturata alcuna preclusione, in quanto la notifica della sentenza all'opposta contumace non era idonea a far decorrere il termine breve: a nulla rilevando che la D.F. avesse avuto conoscenza della sentenza del giudice di pace in occasione di un'udienza relativa ad altro processo;
  • che neppure l'omessa esposizione sommaria dei fatti era causa di inammissibilità, dal momento che i dati riportati nell'allegata sentenza di primo grado erano sufficienti a consentire la cognizione della controversi;
  • che era irrilevante l'indicazione erronea del nome del debitore nell'intestazione del decreto del tribunale di Palermo, visto che tale nominativo era poi riportato in modo esatto sia nel dispositivo, che nella motivazione e non aveva sollevato dubbi di sorta nella parte processuale;
  • che la voce relativa alle spese processuali generali era dovuta anche in carenza di liquidazione nel titolo esecutivo giudiziale, in quanto prevista dalla tariffa professionale; come pure quella relativa alla corrispondenza informativa, che doveva intendersi presuntivamente provata. Avverso la sentenza notificata il 20 aprile 2007 il signor S.R. proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi, notificato il 19 giugno 2007 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
Fonte: www.laprevidenza.it
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