Già in precedenza avevamo trattato il tema delle violazioni del codice della strada riferite al superamento del limite di velocità rilevato mediante strumenti, in particolare il telelaser, pubblicando: «Se Telelaser omologato multa valida anche senza consegna di atti» che è utile consultare per le disposizioni in esso contenute.
Nella pronuncia oggi in esame la Corte di Cassazione, aderendo a sue precedenti pronunce (Corte di Cassazione, Sezione II, 30 gennaio 2008, n. 2243) ha precisato, altresì, che «al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore dell'infrazione, basta che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio, di cui non è necessaria l'allegazione, autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, garantito dall'art. 22 L. n. 241 del 1990».
La Suprema Corte ha ritenuto non censurabile la pronuncia impugnata con la quale il giudice del merito aveva confermato il rigetto dell'opposizione all'ordinanza prefettizia di ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa irrogata al ricorrente per il superamento dei limiti di velocità rilevato con apparecchiatura autovelox.
In particolare, vengono ritenute prive di censura le ragioni che avevano legittimamente impedito la contestazione immediata dell'infrazione, rinvenute oltre che in tutte quelle menzionate dal Dirigente della Polizia Stradale nella nota prodotta in atti, nella considerazione posta alla velocità (di 115 km/h) effettivamente tenuta dal veicolo al momento del transito dinanzi all'apparecchiatura elettronica di rilevazione, che avrebbe reso necessario il suo inseguimento, ed il luogo di accertamento, consistente in un cantiere autostradale che aveva reso impossibile sia fermare il veicolo che inseguirlo.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Cloud): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento).
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