L'immobile acquistato deve essere nuovo (costruzione terminata o iniziata al 12/11/2014 o titolo abilitativo già rilasciato alla stessa data) oppure costruito su un terreno edificabile di proprietà (con titolo abilitativo già rilasciato al 12/11/2014 e lavori terminati entro il 2017).
Condizione fondamentale per la fruizione è che l'immobile sia residenziale, di classe energetica alta (A oppure B) e venga dato in affitto entro sei mesi (non a parenti entro il primo grado) per un periodo continuativo non inferiore agli otto anni, con canone convenzionato.
La deduzione fiscale è del 20% del prezzo di acquisto (tetto massimo 300.000 euro) o delle spese sostenute per la costruzione nel triennio 2014/2017. Nel caso di accensione di un mutuo per l'acquisto può essere aggiunto anche il 20% della quota interessi dello stesso.
Si applica in sede di dichiarazione dei redditi come deduzione dal reddito complessivo da "spalmare" in otto quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di stipula del contratto di locazione.
Dettagli nella nuova scheda pratica
Bonus fiscale sull'acquisto di immobili da affittare: dettagli applicativi.
(1) Dm Min. infrastrutture 8/9/2015 pubblicato su GU 3/12/2015 attuativo dell'art.21 Dl 133/2014 diventato Legge 164/2014.
di Rita Sabelli
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Cooperative a mutualità prevalente: calcolo IRES. Ver. 2025
Il software di AteneoWeb, versione 2025, apprezzato da moltissime cooperative e professionisti, determina l'IRES dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente con il metodo dell’imputazione di eventuali ristorni a conto economico.
Gestisce anche la deduzione ACE e l'utilizzo di eventuali perdite pregresse riportabili. Il calcolo dell’Ires dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente è molto complesso e articolato e richiede i giusti strumenti per affrontarlo senza problemi o perdite di tempo.
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