Tra i vari tributi ormai soppressi è ricordata anche l'imposta sul valore locativo.
Era un tributo comunale istituito con decreto 28 giugno 1866. L'imposta era dovuta da chiunque, cittadino o straniero, detenesse nel territorio del comune una casa di abitazione fornita di mobili, indifferentemente se erano di proprietà o meno, e si applicava al valore locativo dei locali desunto o dal canone d'affitto reale risultante da contratto scritto regolarmente registrato o altrimenti dal canone che poteva presumersi, tenuto conto dei valori locativi correnti.
Nel 1923, il R.D.L. del 20 dicembre, n. 3063, abolì il tributo, assieme all'imposta di famiglia, con decorrenza dal 1° gennaio 1925, sostituendolo con una addizionale all'imposta complementare di Stato sul reddito globale del contribuente. Le numerose preoccupazioni delle amministrazioni comunali che ne seguirono indussero il Governo ad emanare il R.D. n. 759 del 1924, in base al quale fu disposto che i comuni, che non ritenessero sufficiente alle esigenze del proprio bilancio l'addizionale all'imposta complementare, potevano essere autorizzati a riscuotere fino a tre quarti delle somme dovute a titolo di imposta sul valore locativo.
Il R.D.L. 20 ottobre 1925, n. 1944, abolì l'addizionale reintroducendo interamente l'imposta come istituita nel 1866.
La riforma della finanza locale operata nel 1931 tentò di attenuarne le conseguenze sui ceti bassi dividendo le tariffe per valore locativo e tipologie di comune, ed introducendo, in omaggio alla politica demografica fascista, la riduzione dell'imposta dovuta del 5 per cento per ogni figlio convivente e a carico di età inferiore ai 20 anni.
L'imposta sul valore locativo fu definitivamente abrogata con la riforma tributaria del 1973.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2025
Il programma calcola il carico fiscale e contributivo (per commercianti, artigiani ed iscritti alla gestione separata) per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario (ex L. 190/2014). Gestisce anche le eventuali perdite pregresse.
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