Secondo tale articolo, le Pubbliche Amministrazioni, al momento dell’erogazione di un importo pari o superiore a 5.000 euro, devono verificare la presenza di ruoli non onerati presso l’Agenzia Entrate - Riscossione. Quest’ultima dovrà fornire una risposta entro 5 giorni lavorativi ed in caso di silenzio la Pubblica Amministrazione potrà procedere al pagamento.
A partire dal 1° marzo 2018, per effetto della Legge di Bilancio 2018, il limite oltre cui scatta tale adempimento è stato stabilito, appunto, a 5.000 euro; in precedenza era 10.000.
La verifica sopra descritta deve essere operata da tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Pubblici, come i consorzi di sviluppo industriale o le gestioni commissariali. Diversamente le fondazioni e le associazioni senza personalità giuridica di diritto pubblico non devono effettuare la verifica.
Si ricorda che per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, il cedente deve emettere fattura ex art. 17 ter DPR 633/72, ovvero in split payment: l’IVA viene versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione. In tal caso la verifica dei 5.000 euro deve essere effettuata al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
La verifica deve essere effettuata anche se deriva da una sentenza, mentre in caso di mandata deve essere effettuata in capo al mandante.
Oneri deducibili da cartelle esattoriali rateizzate
Applicativo in MS Office Excel per calcolare la quota annualmente deducibile dei contributi deducibili dal reddito a seguito di pagamento di cartelle esattoriali rateizzate.
Lettera ai clienti per adempimenti IMU, TARI e IVIE 2024
Scade il 17 giugno 2024 (il 16 cade di domenica) il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2024.
Anche per l’anno 2024 ci sono dei casi di esonero dal versamento dell’imposta.
Pacchetto modelli di ricorso contro accertamento per 'operazioni inesistenti'
Secondo il più recente filone giurisprudenziale (Cass. 4.12.2023, n. 35091) la regolarità delle registrazioni contabili e le evidenze documentate dei pagamenti, non sono considerati elementi sufficienti per dimostrare la legittima detrazione dell’IVA o la deduzione di un costo, se l’operazione è qualificata dall’Ufficio come oggettivamente inesistente.
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione.
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