A partire da gennaio 2017 i datori di lavoro che, per effetto delle nuove assunzioni raggiungono la soglia dei 15 dipendenti, hanno 60 giorni di tempo per adempiere all'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile. Trascorso tale periodo, in caso di inadempimento, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 62,77 euro per ogni giorno lavorativo, destinata a crescere fino a quando non si darà seguito all'onere legale.
L'obbligo di collocamento insorge in misura differente a seconda del numero di dipendenti assunti in forza:
a) dai 15 ai 35 dipendenti l'obbligo è di un disabile
b) dai 36 ai 50 i datori di lavoro devono assumere 2 disabili
c) oltre i 50 è previsto l'obbligo di riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
La quota di riserva prevista dalla norma del D.lgs 151/2015 consente di computare nell'aliquota i lavoratori già disabili prima dell'assunzione (ma non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio) con una percentuale di minorazione superiore al 60% o con minorazioni riferibili a quelle comprese tra la 1° e la 6°categoria delle tabelle annesse al T.U delle norme in materia di pensioni di guerra o con disabilità intellettiva o psichica superiore al 45%.
Le imprese private e gli Enti pubblici economici potranno autocertificare l'esonero dall'obbligo per tutto il personale che è impiegato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Tale certificazione ha un costo, in quanto per ogni giorno lavorativo dovrà essere versata al Fondo per il diritto del lavoro ai disabili una somma pari a 30,64 euro relativa a ciascun lavoratore disabile non occupato.
Ai datori di lavoro pubblici è consentito assumere in "soprannumero" lavoratori disabili in una unità produttiva della Regione, compensando, in automatico, con altre strutture ricomprese nello stesso ambito territoriale.
Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta).
Sintesi della figura del titolare effettivo. Dal 10 Ottobre al via la comunicazione
Dal 10 ottobre all’11 dicembre è obbligatorio l’invio della comunicazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.
La Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 pubblica il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust.
Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta).
I contribuenti che non raggiungono un grado di affidabilità “sufficiente”, pari a 6, hanno la possibilità di adeguarsi aumentando il reddito ai fini ISA; l’adeguamento non è mai obbligatorio e il contribuente potrebbe decidere di non adeguarsi, mantenendo un grado di affidabilità definito con “insufficiente”.
Il termine fissato per l’invio delle dichiarazioni fiscali e con esse quindi anche dei modelli ISA è il 30 novembre.
Il Mef, con apposito Decreto, ha introdotto, esclusivamente per l’anno d’imposta 2022, i correttivi congiunturali da applicare agli Isa, al fine di adeguarne i risultati agli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della difficoltà susseguenti alla pandemia, alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse.
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