La Direttiva CEE n. 69/335 ha stabilito che nel caso di incremento del capitale attraverso conferimenti, siano essi di natura mobiliare o immobiliare, non è dovuta alcuna imposta di registro proporzionale.
Il dettame legislativo comunitario deve però essere letto alla luce della sentenza 11 dicembre 1997, in c. 42/96 della Corte di Giustizia CE. L'organo giuridico europeo ha infatti sancito che le imposta di registro, ipotecarie e catastali possano essere riscosse dagli Stati membri, quando siano applicate in misura non superiore a quella prevista per le altre operazioni similari.
A questo proposito, il al D.P.R. n. 131 del 1986, all'art. 4, lett. a) dispone la quota fissa o percentuale di imposta di registro applicabile in caso di costituzione e aumento del capitale o patrimonio, a seconda delle modalità previste dalla singola transazione. Nello specifico:
La Sentenza della Corte di Cassazione n. 20308 del 4 settembre scorso ha poi fornito interessanti chiarimenti circa la definizione della base imponibile riferita all'operazione di conferimento immobiliare effettuata dai soci. Gli Ermellini hanno infatti stabilito che "la determinazione della base imponibile per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali non risente di passività ad esso inerenti (quali i mutui garantiti da ipoteca iscritta sugli immobili stessi) accollate alla società conferitaria".
Non è possibile dunque per il proprietario dell'immobile detrarre dal valore originario eventuali passività gravanti sul bene, in quanto la determinazione della base imponibile tiene conto solo del valore intrinseco della disponibilità trasferita.
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