Passare dalla teoria del conferimento di una ditta individuale con contestuale costituzione di una società non è così semplice dal punto di vista pratico, poiché si innestano adempimenti burocratici impossibili da rispettare.
Con l’operazione del conferimento di una ditta individuale e contestuale costituzione di società si realizza, molto sinteticamente, la seguente operazione:
Il caso che intendo affrontare, di seguito esposto, è stato opportunamente “semplificato”.
Il mio cliente intende apportare in una costituenda società di persone - una s.a.s.- la propria ditta individuale che ha ad oggetto il commercio al dettaglio di generi non alimentari, non ha personale alle dipendenze, mentre un altro socio intende apportare una somma di denaro.
Il primo passo da fare è redigere una situazione patrimoniale (dato il conferimento in società di persone è una “semplice” situazione patrimoniale), risalente al massimo a 120 giorni antecedenti la data fissata per l’atto notarile di costituzione della s.a.s., che evidenzi le attività e le passività della ditta individuale da conferire: e sino a qui non vi sono difficoltà.
Il conferimento ha effetto dalla data di deposito dell’atto notarile nel Registro delle Imprese, cioè da quando il notaio effettua tale deposito, allegando il file relativo al modello AA7 dell’Agenzia delle Entrate con il quale si chiede l’attribuzione della partita iva e del codice fiscale della s.a.s., il conferimento con contestuale costituzione della società comporta il fatto che l’attività non subisce interruzione e che gli effetti del conferimento non possano essere posticipati (esempio nell’atto di conferimento non si può andare a scrivere che gli effetti dell’operazione decorreranno, poniamo, ad una data corrispondente a 15 giorni successivi quelli dell’atto): e qui nascono i problemi.
Il mio cliente - ditta individuale senza dipendenti - non era assicurato all’INAI, mentre la s.a.s. dovrebbe quantomeno assicurare il socio accomandatario che presta la propria opera nella società ma come faccio ad assicurarlo dal giorno dell’atto di conferimento o del deposito se non ho il codice fiscale della società? In aggiunta: intendono assumere un dipendente.
Per ottenere l’indirizzo PEC della società mi viene richiesto di indicare il codice fiscale della società che non ho, ma l’indirizzo PEC va indicato nel deposito che effettua il Notaio al Registro Imprese.
Per inoltrare la SCIA per l’attività di commercio al dettaglio mi viene richiesto di indicare il codice fiscale della società: stessa domanda di cui al punto precedente. .
Per fatturazione elettronica, attivazione del misuratore fiscale etc. stessa domanda.
L’unica via di uscita che abbiamo ritenuto di percorrere è la seguente:
Come dire “dalla pratica alla grammatica” le cose cambiano e non poco, e poi sono due atti notarili.
annotazione sul trasferimento del credito/debito IVA - Precisazioni sul conferimento: La circolare 188/E del 16 luglio 1998 consente di non trasferire il credito/debito Iva in capo alla conferitaria; nel caso di cui sopra –ditta individuale conferente – può essere indicato nell’atto notarile di conferimento una clausola del seguente tenore: “Ai fini di quanto indicato nella Circolare 188/E del 16 luglio 1998 del Ministero delle Finanze, precisa il signor …... titolare della ditta individuale conferente che non viene trasferito in capo alla società conferitaria il credito o debito relativo all'imposta sul valore aggiunto in capo al conferente, cosicché detto credito o debito si intende permanere in capo allo stesso con l'assolvimento da parte di questi dei conseguenti obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, inclusi quelli inerenti l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni. L’estromissione del credito iva dal conferimento è stato confermato dall’ordinanza 5 luglio 2019 n. 18143.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud
Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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Il concordato preventivo biennale: la richiesta di dati e l'analisi della proposta
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il Concordato Preventivo Biennale è disciplinato dal D. Lgs. 13/2024 del 12 febbraio 2024; tuttavia, al fine di renderlo operativo, sono stati successivamente pubblicati ulteriori provvedimenti per definire le metodologie di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall’Agenzia Entrate e infine, il D.Lgs n. 108 del 5 agosto 2024 ha apportato significative modifiche riguardanti le cause di esclusione, la determinazione del redito, il calcolo degli acconti d’imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.
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