Mercoledì 17 ottobre 2012

Contratto di rete: stipula con apposizione di firma digitale

a cura di: Dott. Giorgio Riondato
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Contratto di rete: stipula con apposizione di firma digitale

Il D.L. 83/2012 ha apportato alcune novità riguardanti il contratto di rete di imprese ex D.L. 5/2009, tra le quali può richiamare l'attenzione degli operatori quella riguardante la forma secondo la quale può essere stipulato il contratto stesso.

Appare interessante approfondire l'argomento da un lato in quanto apre nuove prospettive concernenti le modalità di stipula e le relative cautele in sede di stesura e dall'altro lato in quanto rappresenta un nuovo interessantissimo passo nella digitalizzazione dell'agire economico, nel quale l'Italia per molti versi è uno dei paesi all'avanguardia.

Da quest'ultimo punto di vista, si può affermare che tale intervento del Legislatore confermi la direzione intrapresa, ma soprattutto segni la via per quanto concerne il futuro relativamente anche ad altri atti giuridici "contigui", specie se consideriamo che la rete di imprese nella forma del contratto di rete ex D.L. 5/2009 (e ulteriore produzione normativa che lo riguarda) si attesta su posizioni che la possono far ritenere in tutto e per tutto dotata di soggettività giuridica, per tacere del recente riconoscimento, innanzi a determinati requisiti, della personalità giuridica. Non va svalutata la lettura di chi si attende un ulteriore allargamento del riconoscimento dell'utilizzo della firma digitale, anche se l'innovazione in questo senso appare discontinua e frastagliata.
Il crescente ruolo della forma digitale, ora con risvolti anche costitutivi (o, meglio, prodromici all'effetto costitutivo), trascina con sé in primo piano il soggetto a cui la firma appartiene, cioè l'imprenditore (o il legale rappresentante della società partecipanti alla rete), creando un'alternativa alla stipula del contratto di rete con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (i quali, entrambi, richiedono l'intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato).

L'art. 45, co. 1 del D.L. 83/2012 modifica, tra gli altri, il co. 4 ter dell'art. 3 del D.L. 5/2009, disponendo che "il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n°82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti [...]"
La novità è nascosta nella congiunzione "o", a cui appare opportuno riconoscere appieno il suo valore disgiuntivo, considerando che l'art. 24 e l'art. 25 citati propongono due diverse considerazioni e due diversi (alternativi) riconoscimenti della firma digitale e del suo ruolo. In particolare col rinvio all'art. 24, alternativamente al rinvio all'art. 25, il Legislatore ha voluto individuare nella firma digitale, così come certificata dagli enti riconosciuti e senza la necessità di ulteriore autenticazione come invece previsto dall'art. 25, elemento necessario e sufficiente alla stipula (a cui deve seguire successiva iscrizione al Registro delle Imprese) del contratto di rete, confortando tale affermazione la coppia di rationes che sostengono il D.L. 83/2012, ovvero la semplificazione e l'intento di diffusione dell'istituto.
A questo punto si può affermare che il contratto di rete ex D.L. 5/2009 è, secondo la normativa attualmente vigente, stipulabile con l'apposizione della firma digitale di ogni soggetto partecipante (o suo legale rappresentante) alla rete stessa.
Tuttavia, richiedendo lo stesso co. 4 ter citato a questi fini l'utilizzo di un modello di contratto tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico, non ancora pubblicato, di fatto non risulta al momento concretamente possibile seguire tale via, rimanendo le già note modalità legate all'atto pubblico ed alla scrittura privata autenticata.
Considerando il favore mostrato dal Legislatore per quest'istituto giuridico, si ipotizza che nei prossimi mesi il decreto menzionato possa essere pubblicato.
Fonte: http://www.ianifabrica.org
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Dott. Giorgio Riondato

Dott. Giorgio Riondato

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Laureato in Economia e Commercio (indirizzo: Economia e legislazione per l'impresa - Consulenza economica-giuridica) presso l'Università Ca' Foscari di Venezia con una tesi dal titolo “Direzione e coordinamento...
di società: la responsabilità”, sono iscritto dall'anno 2008 all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e dall'anno 2009 al Registro dei Revisori Legali.
Svolgo la professione con base in Conegliano, rivolgendo in particolare il mio interesse al diritto societario, alle tematiche di natura aziendalistica e giuridica legate ai gruppi di società, alla contrattualistica, al diritto tributario ed alle reti di imprese.
Sono membro fondatore e vice-presidente di IANI FABRICA - Associazione Culturale di Professionisti, la quale si propone di promuovere l'approfondimento dello studio del diritto civile, commerciale, societario, tributario, delle tematiche inerenti al bilancio ed alla contabilità, nonché alla consulenza aziendale nella sua accezione più ampia.
Dal mese di settembre 2012 ricopro l'incarico di Delegato per il Veneto di ASSORETIPMI.
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