La misura del diritto dovuto ad ogni singola Camera di Commercio è determinata dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Con la circolare 5.12.2013 n. 201237, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito gli importi del diritto
camerale annuale per il 2014.
Nella sostanza, sono confermati gli importi e le aliquote per scaglioni di fatturato applicati dal 2011.
Soggetti iscritti al REA - I soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) devono un importo pari a 30,00 euro.
Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro - Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro, il diritto è dovuto come segue:
Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro - Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
L'impresa deve inoltre versare, per ogni eventuale unità locale e/o sede secondaria, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200,00 euro. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna unità o sede l'importo di 110,00 euro.
Nuove iscrizioni dal 2014
Le nuove imprese individuali, iscritte nella sezione speciale oppure ordinaria del Registro delle imprese, e i soggetti iscritti al REA dal 1° gennaio 2014 sono tenuti a corrispondere, rispettivamente, i seguenti importi fissi: 88,00 euro, 200,00 euro e 30,00 euro; tutte le altre nuove imprese versano l'importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a 200,00 euro (ad eccezione delle società semplici agricole che versano 100,00 euro). Le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2014, appartenenti ad imprese già iscritte, versano una somma pari al 20% degli importi teste' indicati.
Modalità e termini di versamento
Per i soggetti neo-iscritti, il diritto deve essere versato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o annotazione. Invece, per gli altri, salvo eventuali proroghe, il diritto annuale deve essere versato, in unica soluzione, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (il 16.6.2014, oppure il 16.7.2014, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo).
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2025
Il programma calcola il carico fiscale e contributivo (per commercianti, artigiani ed iscritti alla gestione separata) per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario (ex L. 190/2014). Gestisce anche le eventuali perdite pregresse.
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