L'articolo 30 del D.L. 23/2020 ha esteso quanto previsto per il credito d'imposta relativo alle spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro di cui all'articolo 64 del D.L 18/2020, in termini di misure e limiti di spesa (ossia nella misura pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020), "...anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".
Una definizione di DPI viene fornita dall'articolo 74 del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale "si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere quindi definiti dispositivi di protezione individuale le mascherine di qualsiasi tipo (chirurgiche, Ffp2, Ffp3), guanti, calzari, tute e visiere protettive, occhiali, mentre possono essere definiti altri dispositivi di sicurezza, ad esempio, i pannelli protettivi o altre barriere di protezione.
Sembra ragionevole ipotizzare che possano essere ricomprese anche le spese sostenute per l'acquisto di gel igienizzanti e altri prodotti disinfettanti, dato che anche il Ministero della Salute li classifica come DPI (si veda il Protocollo di intesa siglato tra Governo e Parti Sociali il 14 marzo scorso).
Non è di secondaria importanza quanto previsto dall'articolo 43 del D.L. 18/2020, che stabilisce il trasferimento di 50 milioni di euro, entro il termine del 30 aprile 2020, dall'INAIL a Invitalia (ossia l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - di proprietà del Ministero dell'Economia) "...da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale".
È chiaro che entrambe le disposizioni hanno quale obiettivo finale il sostegno alle imprese per garantire la sicurezza dei lavoratori ma occorrerà verificare come (e se) si coordineranno queste due disposizioni.
Sull'argomento vedasi anche i seguenti articoli pubblicati dallo studio:
Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro
Ditte e studi aperti: obbligo di sanificazione
AUDIT-TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale. Versione 2025
Questa nuova versione di AUDIT-TOOLS, utile per la revisione dei bilanci 2024, raccoglie il testimone dalle versioni precedenti e, in un unico “tool”, gli strumenti minimi necessari per l’impostazione del lavoro di revisione sia per il revisore individuale che, da questa versione, per il sindaco e il collegio sindacale.
Attraverso Excel, il software consente di gestire in locale la revisione seguendo una metodologia collaudata del Dott. Antonio Cavaliere.
Ogni carta di lavoro (già referenziata) potrà, a scelta dell’utente, essere stampata ed archiviata oppure salvata in locale in formato elettronico.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
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