Confermato, con modificazioni, dal maxiemendamento approvato dal Senato il 30.10.2003 - in tale sede è stato modificato il comma 2, nel quale viene ora indicato che le associazione di promosione sociale e gli enti di volontariato e le Onlus sono considerati soggetti svolgenti attività etiche
Fonte normativa: articolo 16 D.L. 269/2003 in vigore dal 2.10.2003
L'articolo 19 del D.L. 269/2003 istituisce la c.d. " De Tax", il cui funzionamento è simile all'iniziativa dell'One per Cent (che era stata oggetto di risoluzione o circolare Ministeriale).
In pratica, in Comuni individuati da apposito Decreto Ministeriale da emanarsi entro il 1.11.2003, decreto che dovrà individuare anche le associazioni/organizzazioni che svolgono attività etiche, convenzionate con gli esercizi commerciali, il consumatore potrà esprimere, con forma indicata da decreto del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, destinare una quota pari all' 1% dell' Iva sui prodotti acquistati, in presenza di un acquisto pari o superiore a 50 euro.
Per tali finalità vengono destinate, quali risorse,
1 Milione di Euro per l'anno 2003
5 Milioni di euro per l'anno 2004
5 Milioni di euro per l'anno 2005
Art. 19
(De tax)
1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, ha facoltà di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione di cui al comma 1 nonché, al loro interno, le associazioni che esercitano attività etiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1 nonché quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
3. Per le finalità del presente articolo è stanziato l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonché di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 5, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.