"dica la S.C. se la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2932 c.c. è diversa dalla domanda di accertamento del trasferimento della proprietà per petitum e causa petendi e se, quindi, la modifica della domanda dall'una all'altra costituisce mera emendatio libelli o vera e propria mutatio libelli.".
Con la sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015 la Suprema Corte ha composto in contrasto giurisprudenziale enunciando il principio secondo il quale la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.
La sentenza in commento ribalta il principio enunciato da una precedente sentenza (n.d.r. n.1731 del 1996 emessa sempre a Sezioni Unite) la quale aveva composto il contrasto in senso negativo, statuendo che la domanda di accertamento del trasferimento - in luogo della originaria domanda costitutiva ex art. 2932 c.c. - dovesse considerarsi una mutatio libelli e non una semplice emendatio libelli.
Ora la Suprema Corte - nel solco dell'orientamento giurisprudenziale anteriore al 1996 (cfr. ex multis Cass. Civ. n.11840/1991, Cass. Civ. n.6740/1987 e Cass. Civ. 1788/1983) - è tornata sul punto ed ha sviluppato la fattispecie, con una pregevole e approfondita motivazione anche teorica ed esegetica dell'art. 183 c.p.c..
Nel presente abstract, per ragioni di sintesi, non è agevole condensare in poche righe le dotte motivazioni espressa dalla Corte.
La Suprema Corte ha statuito - con un procedimento logico giuridico assai articolato - che la "modificazione" ammessa non possa ridursi ad una mera precisazione della domanda o addirittura ad una mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto ma una legittima "messa a fuoco" della domanda, nel rispetto dei tempi processuali (della barriere preclusive) e della altrui difesa (sempre nell'alveo della medesima vicenda sostanziale dedotta o comunque ad essa collegata e connessa).
Inoltre la domanda "modificata" non si aggiunge alla domanda iniziale ma la sostituisce, realizzando "... la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale...", rispettosa sia dell'economia processuale sia della ragionevole durata del processo.
Smart Cash Flow PMI è un tool in Excel per la verifica dell’adeguatezza dei flussi di cassa prospettici delle piccole e microimprese.
È uno strumento semplice e intuitivo per elaborare il budget di cassa dei 12 mesi successivi, con gestione delle dilazioni di incasso e pagamento, della liquidazione IVA, dei finanziamenti e leasing. Calcola il DSCR in base alle indicazioni del CNDCEC.
CREDITI DEBITI: valutazione costo ammortizzato 2024
Programma in Excel per determinare il valore dei crediti e debiti in base al criterio del “costo ammortizzato”. La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/15 prevede, in generale e salvo eccezioni, la valutazione dei crediti e dei debiti non più al valore nominale, ma con il criterio del costo ammortizzato. Infatti ai sensi del nuovo art. 2426 c.1 n.8 del codice civile i crediti e debiti vanno valutati applicando il criterio del costo ammortizzato e tenendo conto del fattore temporale.
Easy Alert PMI: versione Excel
Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” impone all’imprenditore di dotarsi di strumenti adeguati per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e per l’assunzione di idonee iniziative.
In particolare, la norma prevede testualmente che: - l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; - l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile, anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
La rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con responsabilità solidale, sia l’imprenditore che gli eventuali organi di controllo.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi