Martedì 7 maggio 2013

Finanziamento soci, profili giurisprudenziali e dubbi interpretativi

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Finanziamento soci, profili giurisprudenziali e dubbi interpretativi

L'Irdcec, con il documento n. 17 del 2 maggio scorso, fornisce nuovi chiarimenti in tema di postergazione e squilibrio da indebitamento.

Il finanziamento da parte dei soci è una pratica sempre più diffusa tra le piccole e medie imprese. Rispetto all'ipotesi di aumento di capitale, il ricorso a tale forma di supporto finanziario è decisamente più flessibile e comporta notevoli risparmi in termini di costo e di interessi: oltre alla totale assenza di meccanismi formali, secondo il comma 2, del DPR n. 597/1973, infatti, le somme versate dai soci in conto capitale non sono soggette ad alcun diritto di interesse. L'Irdcec, attraverso il documento di analisi n. 17 del 2 maggio scorso, ha cercato di fornire nuovi chiarimenti in materia.

Il problema fondamentale legato ai finanziamenti dei soci risiede senza dubbio nel principio di postergazione sancito dall'art. 2467 del Codice Civile. Secondo l'assunto legislativo, le cifre versate dai soggetti in questione a favore della società vengono soddisfatte solo dopo tutti gli altri creditori e, nel caso in cui l'operazione avvenga nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, il corrispettivo riconosciuto deve obbligatoriamente essere restituito. L'assenza di forme convenzionali di finanziamento genera in molti casi un forte squilibrio finanziario in seno alla società, che presenta di fatto un patrimonio sociale non sufficiente per il conseguimento dell'oggetto sociale o palesemente sbilanciato in confronto all'esposizione finanziaria.

Il documento di analisi dell'Irdcec sottolinea però come la natura ambigua del finanziamento soci non consenta un'identificazione univoca delle somme in questione, valutando l'eventuale postergazione in relazione ai singoli casi specifici e alla peculiare situazione societaria. La criticità maggiore risiede nella mancata definizione legislativa del concetto di squilibrio dell'indebitamento. Un buco normativo che di fatto paralizza la corretta applicazione del principio di postergazione. L'analisi propone l'utilizzo dei seguenti paramenti al fine di valutare correttamente l'equilibrio patrimoniale-finanziario della società:

  • leverage ratio: debiti totali/totale attivo;
  • rapporto debt/equity;
  • grado di copertura degli oneri finanziari: EBITDA (o EBIT)/oneri finanziari;
  • grado di capitalizzazione: capitale proprio/debiti finanziari;
  • capitale circolante netto/capitale investito.

La giurisprudenza non ha ancora preso una posizione definitiva neanche in relazione alle forme giuridiche oggetto della normativa. Secondo la sentenza n. 16393 del 2007 della Corte di Cassazione, le regole di cui all'art. 2467 del Codice Civile sarebbero applicabili ai cosiddetti prestiti anomali o sostitutivi del capitale; non risulta chiaro però se le osservazioni siano riferibili per analogia anche alle Spa (e non solo alle Srl). L'Istituto sottolinea però che "la possibilità di estendere in via analogica la disciplina dell'art. 2467 C.C. sia limitata ai casi in cui la Spa presenti una compagine sociale ristretta, composta da soggetti che partecipano in maniera attiva alla gestione operativa: in tale circostanza, anche in relazione alle società per azioni si rileverebbe la stessa esigenza di tutela dei creditori che il legislatore attribuisce in re ipsa alle Srl, giustificando di conseguenza il ricorso e l'applicazione del principio di postergazione".

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