Venerdì 1 aprile 2016

Gasolio autotrasportatori: riduzione accise 1° trim. 2016 con novita'

a cura di: Studio Valter Franco
PDF
Gasolio autotrasportatori: riduzione accise 1° trim. 2016 con novita'

Con nota 37533 del 25/03/2016 l'Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al 1°trimestre 2016.

L'art. 61 del D.L. 1/2012 ha introdotto modificazioni all'art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000 prevedendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del 1° trimestre 2015 dovrà essere presentata entro il 02 maggio 2016 (il 30 aprile cade di sabato).

Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (comma 645) a decorrere dal 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore (per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro): ciò viene richiamato al paragrafo IV della nota. Nel frontespizio della dichiarazione, inoltre, è stata inserita la dicitura "dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore".

La riduzione delle accise relativa al 1° trimestre 2016 è pari ad euro 214,18609 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° gennaio al 31 marzo 2016.

Si rammenta che:

  • nel settore dell'autotrasporto (conto proprio o conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate di categoria superiore ad euro 2
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fatture e NON con la scheda carburante
  • la dichiarazione per ottenere i benefici dovrà essere presentata entro il 02/05/2016
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Ufficio - in caso di trasmissione per posta si suggerisce di effettuare l'invio con raccomandata a.r. in modo da conoscere la data di ricevimento (art. 4 c.2.del DPR 277/2000)
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2017 (entro l'anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi art. 4 c. 3 del DPR 277/2000 così come modificato dall'articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012. )
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (art. 2 DPR 277/2000)
Fonte: http://www.studiofranco.eu
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS