E' in vigore da oggi 26 marzo 2020 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 contenente ulteriori restrizioni e sanzioni più severe finalizzate al contenimento del virus Covid-19.
Fatte salve le conseguenze sotto il profilo penale, la violazione di tali misure sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro.
Fino al 25 marzo, in caso di denuncia per violazioni del divieto di spostamento, scatta l'obbligo di pagare una multa di 200 euro. Il decreto, che ha valore retroattivo, prevede infatti che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
Nei casi di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per violazioni reiterate della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il decreto ha inoltre inasprito le sanzioni per i comportamenti contro la salute pubblica di chi viola la quarantena pur essendo positivo al virus: dalla punizione "con arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire 40.000 a lire 800.000" si passa a "arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000".
Si prevede anche la possibilità che, in determinate aree o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, vengano adottate le misure indicate nel provvedimento, per una durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Tra le misure indicate, segnaliamo:
Il decreto disciplina infine i rapporti tra Governo ed enti locali stabilendo che, in attesa dell'adozione dei D.P.C.M. da parte del Governo, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. E' invece esclusa per i Sindaci la possibilità di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.
Le ordinanze adottate nei giorni scorsi rimarranno in vigore per altri 10 giorni.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Cloud
Applicazione in cloud per determinare l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo ravvedimento speciale: sanatoria per le annualità 2018-2022.
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In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
Guida al regime forfettario 2024
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 13 febbraio 2024.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
La riforma del lavoro sportivo è entrata in vigore il 1° luglio. Le spese sostenute per l'Attività Sportiva svolta dai ragazzi sono detraibili dall'imposta IRPEF lorda: l'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 210,00 Euro per ciascun ragazzo se pagate in modo tracciato dal 01.01.2020.
Per poter essere detratto, dal 2020, il pagamento della somma deve essere avvenuto in modo tracciato (bonifico, assegno, bancomat, carta di credito, etc.). Di seguito il modello.
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