Venerdì 19 luglio 2013

Il ravvedimento operoso sui ritardati versamenti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il ravvedimento operoso sui ritardati versamenti

E' tempo di versamenti fiscali. Alcuni contribuenti avranno ancora tempo fino al prossimo 20 agosto (con maggiorazione dello 0,4%) ma per altri i termini sono già scaduti.

Per i distratti e i ritardatari resta l'opzione del "ravvedimento operoso"(art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) che consente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti ma è necessario che:
  • la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l'ha commessa
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo)
  • non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore.

L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell'imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta.

Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).
Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E', invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc.).

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:

  • allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.
  • al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve)
  • al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo) .

Per i versamenti occorre utilizzare:

  • il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap e l'imposta sugli intrattenimenti
  • il modello F23, per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d'imposta sommandoli al tributo.

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