Il Reverse Charge è l'istituto dell'inversione contabile che consiste in una particolare modalità di attuazione dell'imposta sul valore aggiunto in cui, con lo scopo di ridurre l'evasione fiscale IVA in particolari settori, l'onere dell'imposizione fiscale viene trasferito dal venditore (soggetto attivo dell'operazione IVA) al compratore (soggetto passivo dell'operazione IVA).
Il Decreto Legge n. 158 del 24 settembre 2015, noto come "Revisione del sistema sanzionatorio" ha introdotto rilevanti modifiche in tema di sanzioni amministrative per imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi.
Tale Decreto ha introdotto delle modifiche anche alla disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni dell'istituto del Reverse Charge al fine di creare un sistema maggiormente conforme al principio di proporzionalità e di colpire in maniera più grave le violazioni commesse con intento di evasione o frode.
L'Agenzia Entrate, con la Circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017, ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni in tema di inversione contabile.
La Circolare chiarisce che nel caso in cui un'operazione rientrante nell'inversione contabile sia stata trattata con addebito di IVA come un'operazione normale per errore del cedente o del prestatore, ma l'imposta è stata comunque assolta, seppur in modo irregolare, la sanzione da applicarsi è quella in misura fissa da 250 a 10.000 euro.
Inoltre, precisa l'Agenzia Entrate, non occorre la regolarizzazione dell'operazione da parte del committente e rimane salvo il diritto alla detrazione.
La sanzione fissa si applica anche nel caso in l'IVA, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta ad inversione contabile, a meno che l'inversione non sia stata effettuata in ipotesi estranee al regime del Reverse Charge e quindi con finalità di evasione o di frode. In tal caso il capo al cessionario o committente non è applicabile la sanzione in misura fissa, ma viene applicata la sanzione proporzionale dal 90 al 180% dell'imposta.
Fonte: Circolare n.16/E Agenzia Entrate dell'11 maggio 2017
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Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
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Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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