Giovedì 5 gennaio 2012

INDENNITÀ DI MALATTIA PER GLI AMMINISTRATORI DI S.R.L.

a cura di: Studio Chiomento
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INDENNITÀ DI MALATTIA PER GLI AMMINISTRATORI DI S.R.L.

Il Ministero del lavoro, con l'interpello 11 novembre 2011, n. 42, risponde al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro sull'indennità di malattia nei confronti degli amministratori di S.r.l. iscritti alla Gestione separata dell'Inps.

La questione nasce da un'interpretazione dell'Istituto previdenziale che nega l'indennità economica di malattia ad alcune categorie tra cui gli amministratori di società.
Il Ministero spiega che quest'ultima categoria è annoverata, a fini contributivo-previdenziali, nell'ambito dei soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata, il richiamo di questa norma al comma 2, lett. a) dell'art. 49 del T.U. delle imposte sui redditi, fa concludere che i redditi prodotti dagli amministratori di società, considerati redditi di lavoro autonomo, vanno inclusi nell'ambito della Gestione stessa.
Tuttavia, la richiamata norma fiscale è stata abrogata e sono stati ricondotti tali redditi nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il Ministero ricorda che la L. n. 296/2006, riconosce, a decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e alle "categorie assimilate", iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, un'indennità giornaliera di malattia.

Per coloro che non sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, la legge prevede inoltre un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,72% a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e assegno al nucleo familiare.
Tale contributo, pertanto, è dovuto da tutti gli iscritti alla Gestione separata, salvo quelli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati.
Inoltre, per quanto riguarda le modalità relative alla corresponsione dell'indennità di malattia per degenza ospedaliera, è riconosciuto il diritto a tale indennità a favore di tutti gli iscritti alla Gestione separata, escludendo soltanto gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati.
Il Ministero ritiene che la locuzione categorie "assimilate" ai lavoratori a progetto non può che includere tutte le categorie di lavoratori per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
In conclusione, in risposta al quesito avanzato, il Ministero afferma che la tutela della malattia deve intendersi estesa così come la tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare, a tutti gli iscritti alla Gestione separata, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.
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Autore AteneoWeb: Rag. Donatella Chiomento

Rag. Donatella Chiomento

Studio Chiomento
Iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino dal 1998, membro della Commissione Pari Opportunità presso lo stesso Ordine. Consulente Tecnico di Ufficio e Perito per il Tribunale di Torino...
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Mediatore professionista, incarico libero professionale presso la ASL di Torino1.
Titolare dello Studio di Consulenza omonimo in Torino, svolte attività prevalentemente nel settore dell'amministrazione del personale dipendente, ricerca del personale, utilizzo di bandi di finanziamento, contrattualistica e pianificazione aziendale.

Docente di corsi professionali in materia di lavoro e previdenza presso aziende private, pubbliche e agenzie formative.
Membro del comitato tecnico presso il Network www.Consulenti-Tecnici.it.
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