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Martedì 5 marzo 2013

Investire in start-up innovative, istruzioni per l'uso

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Investire in start-up innovative, istruzioni per l'uso

Detrazioni e deduzioni fiscali per incentivare gli investitori.

Investire sui giovani, ora si può. Il dl. 179/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento le start up innovative, con lo scopo preciso di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale e creare un ecosistema maggiormente favorevole all'innovazione. La difficoltà principale di queste nuove società sarà costituita dalla raccolta di capitale, ma proprio per questo motivo il legislatore ha inserito importanti deduzioni e detrazioni fiscali per i potenziali investitori.

L'art. 29 del citato decreto legge si intitola infatti ‘incentivi all'investimento in start-up innovative'. Prima di partire con l'analisi puntuale dei vantaggi, occorre ricordare che si definisce ‘innovativa' una società che ‘ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico'. Le altre caratteristiche necessarie sono elencate puntualmente all'interno dell'art. 25 della legge di riferimento.

I primi 3 comma dell'art. 29 sono dedicati alle persone fisiche. Nel triennio 2013-2015, l'imposta lorda sul reddito delle p.f. potrà infatti essere abbattuta del 19% della somma versata a titolo di capitale sociale in uno o più start up innovative. L'investimento potrà essere effettuato sia direttamente che grazie ad organismi di investimento collettivo di risparmio e l'importo massimo detraibile è di 500.000€. Il capitale deve essere mantenuto per due anni e qualora la transazione ecceda i limiti quantitativi stabiliti, il contribuente avrà la possibilità di usufruire della detrazione dall'imposta nei due esercizi successivi. Qualora invece l'investimento venga smobilitato prima di 24 mesi, la persona fisica sarà costretta a restituire l'importo detratto e versare gli interessi legali.

Il legislatore sposta poi l'attenzione sulle società. Ai comma 4,5,6 sono analizzate infatti le deduzioni spettanti alle imprese sempre per i periodi d'imposta 2013,2014 e 2015. Prima di tutto bisogna sottolineare come dal novero dei soggetti beneficiari siano escluse le stesse start-up innovative. Le altre aziende potranno godere di una deduzione pari al '20 per cento della somma investita nel capitale di una o più start-up innovative ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative'. Anche in questo caso, attenzione all'obbligo di mantenimento temporale fissato in due esercizi, pena la decadenza del beneficio. Le cifre in questione sono decisamente più alte rispetto alle persone fisiche: l'investimento massimo deducibile infatti è pari a 1.800.000 euro, con un risparmio sulla base imponibile che può dunque arrivare fino a 360.000€.

Chiusura dedicata alle start-up a vocazione sociale. L'art. 25, comma 4, stabilisce che possano essere definite tali le realtà ‘che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 155/2006'. In tale contesto, le percentuali di detrazione e di deduzione si alzano rispettivamente al 25 e al 27 percento (prima aliquota per le persone fisiche, seconda per le società).
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