Entro il 16 ottobre (termine disposto dall'INPS con messaggio n. 14605/2011) le aziende devono versare i contributi pregressi sui permessi per ROL e sulle ex festività per i quali sono scaduti i termini di fruizione e per il pagamento.
Questo nuovo obbligo riguarda tutte le aziende che applicano un CCNL o regolamenti o patti individuali che fissano un termine per la fruizione dei permessi e delle ex festività e che prevedano un termine entro cui deve essere pagata l'indennità sostitutiva.
Nella circolare 92/2011 e nel messaggio n. 14605/2011 l'istituto ha indicato come adempiere all'obbligo contributivo.
Pertanto se il CCNL ha fissato per esempio al 30 giugno la scadenza, nella busta paga di luglio le aziende devono sommare al normale imponibile previdenziale la somma equivalente dei permessi (ROL) ed ex festività, calcolare i contributi e versarli entro il 16 del mese successivo.
Quando successivamente i permessi saranno realmente fruiti dal personale, l'azienda potrà recuperare i contributi già pagati.
Il mezzo con cui il datore di lavoro comunica all'Istituto questa variazione è naturalmente la procedura UNIEMENS.
L'unico dubbio non chiarito è quello su come gestire effettivamente la trattenuta a carico del dipendente, in quanto il Ministero del Lavoro ha affermato nella nota del 3 giugno 2011 che se il datore di lavoro non eroga effettivamente il corrispettivo dei ROL e delle ex festività, l'anticipo della contribuzione non deve gravare sul lavoratore. Infatti sempre secondo il ministero il dipendente è obbligato a subire la relativa trattenuta previdenziale solo nel momento in cui effettivamente percepisce la monetizzazione dell'indennità.
Questo termine non esiste per tutte le aziende e datori di lavoro che applicano un CCNL/regolamento/patti individuali che non fissano alcun termine per la fruizione dei permessi.
Nella procedura Paghe e Contributi nell'archivio dipendenti è possibile visionare la situazione dei permessi residui. Poi in sede di immissione dati, funzione relativa allo sviluppo ed al calcolo del cedolino competenze l'assoggettamento a contributi dell'indennità sostitutiva avviene tramite voce variabile.