Lunedì 19 gennaio 2015

La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d'imposta

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d'imposta
La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d'imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ), dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Gli enti previdenziali rendono invece disponibile la certificazione unica esclusivamente in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2015 in forma cartacea.

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS (comprensiva delle gestioni ex INPDAP) nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

A partire dal 2015 per il periodo d'imposta 2014, i sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (nel 2015 il termine sarà lunedì 9 marzo perché il 7 cade di sabato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.

Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Modello e istruzioni sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia Entrate.
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