Giovedì 21 luglio 2011

LA CHIUSURA DELLE LITI FISCALI L. 111/2011

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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LA CHIUSURA DELLE LITI FISCALI L. 111/2011

L'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 (testo integralmente confermato nella Legge di conversione 15 luglio 2011 n. 111) ha re-introdotto la disciplina sulla definizione delle liti pendenti già prevista dall'art. 16 della L. 289/02 contenuta nella normativa relativa ai condoni fiscali del 2002, seppur limitatamente alle liti di importo fino a ventimila euro.

La norma riguarda tutte le liti fiscali fino a ventimila euro (al netto di sanzioni e interessi) instaurate con l'Agenzia delle Entrate e ancora pendenti al 1° maggio 2011 dinnanzi ai giudici tributari in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio.

Il richiamo al citato articolo 16 della L. 289/02, è esplicito, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute andranno versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmetteranno alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali sarà stata presentata domanda di definizione. Tali liti saranno sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto dovrà essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data dovrà essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa.
Le somme da versare sono pari a:

  • 150 euro per le liti di importo fino a 2.000 euro;
  • 10% da 2.000 a 20.000 euro se in primo grado ha vinto il contribuente;
  • 30% se si è ancora al primo grado di giudizio;
  • 50% se in primo grado ha vinto l'Amministrazione fiscale.

Il valore della lite da assumere a base del calcolo per la definizione (ex art. 16 L. 289/2002) è pari all'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

Vi segnaliamo il documento:
Chiusura delle Liti Pendenti - MANOVRA ESTIVA 2011 , un programma excel Vba, che permette di calcolare l'importo necessario per la chiusura delle liti pendenti secondo quanto previsto dal D.L. 6/07/2011.

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