Mercoledì 4 agosto 2010

LA COMMERCIALITÀ NEL REGIME DELLA PARTICIPATION EXEMPTION

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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LA COMMERCIALITÀ NEL REGIME DELLA PARTICIPATION EXEMPTION

Rilievi critici sui recenti orientamenti restrittivi.

La portata applicativa del regime della participation exemption (di seguito, "pex") presenta ancora taluni margini di incertezza, soprattutto con riferimento al requisito della commercialità della società partecipata, come testimoniano i numerosi e recenti chiarimenti ministeriali che si sono resi necessari in sede di interpello e nell'ambito delle interrogazioni parlamentari.
Lo scopo del presente lavoro è quello di fornire un apporto circa l'analisi del requisito della commercialità rilevante ai fini della pex, attraverso il vaglio critico delle evoluzioni interpretative di matrice ministeriale, le quali hanno progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della disciplina qui in commento e non sembrano sempre del tutto coerenti rispetto a un'interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma in oggetto.

IL REQUISITO DELLA COMMERCIALITÀ DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA

Com'è noto, affinché possa operare il regime della (parziale) esenzione dalla tassazione delle plusvalenze relative ad azioni o quote di partecipazione, l'art. 87 del TUIR richiede, tra le altre condizioni, che la società partecipata eserciti un'impresa commerciale secondo quanto stabilito dall'art. 55 del TUIR.
La norma in commento reca inoltre la presunzione assoluta in base alla quale tale requisito di commercialità non sussiste laddove il valore del patrimonio della società partecipata sia prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa; a tal fine si considerano utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria nonché i terreni su cui è svolta l'attività agricola.

Preliminarmente si deve rilevare come il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, non abbia recepito la formulazione espressa nella legge di delega 7 aprile 2003, n. 80, il cui art. 4, comma 1, lett. c), richiedeva l'esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale, ma ha rinviato alla definizione di commercialità recata dall'art. 55 del TUIR, il qua- le prevede una nozione di impresa commerciale più ampia rispetto a quella prevista nel codice civile.

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