Lunedì 17 marzo 2014

La deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa
L'articolo 2 del decreto legge n. 201 del 2011 prevede che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 sia ammesso in deduzione del reddito imponibile, un importo pari all'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (sono queste ultime le deduzioni relative ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alle spese e ai contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, alle spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, alle indennità di trasferta per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti "minori", che non superano determinate soglie del valore della produzione netta).

La deduzione analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente può essere fatta valere a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR e per redditi assimilati ai sensi del successivo articolo 50. Sono da considerare ai fini della deduzione in esame, inoltre, le indennità di trasferta, le somme corrisposte a titolo di "incentivo all'esodo" e quelle accantonate per il trattamento di fine rapporto o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.

Per la determinazione della deduzione spettante in ciascun periodo di imposta, occorre considerare l'imposta versata nel periodo di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta.
Quindi l'IRAP versata in acconto concorre al calcolo dell'importo deducibile solo se e nei limiti in cui rifletta l'imposta effettivamente dovuta. Ciò in considerazione del fatto che la quota di acconto versata in eccesso rispetto all'IRAP di competenza, quale risulta dalla liquidazione definitiva del debito di periodo, non può essere computata nel calcolo della deduzione in quanto costituisce credito dell'esercizio medesimo.

La nuova deduzione analitica sul costo del lavoro non fa venire meno la deduzione forfetaria del 10% riferibile agli interessi passivi e oneri assimilati. In assenza di un'esplicita indicazione normativa contraria da parte del legislatore e di chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa, l'Agenzia Entrate ha infatti precisato (nella circolare 8/E del 3 aprile 2013) che "il contribuente può assumere, ai fini del calcolo della deduzione forfetaria, l'IRAP complessiva procedendo, al tempo stesso, al calcolo analitico dell'IRAP sul costo del lavoro, senza necessità di applicare alcun correttivo alle discipline naturali a causa della loro coesistenza".
Quindi si può concludere che è riconosciuta al contribuente la possibilità di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi:

  • la quota IRAP commisurata all'ammontare di imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione;
  • il 10% dell'IRAP complessiva versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.
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    Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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