Martedì 8 giugno 2010

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO TASSABILE PER LE IMPRESE CHE ADOTTANO GLI IAS/IFRS

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO TASSABILE PER LE IMPRESE CHE ADOTTANO GLI IAS/IFRS

Secondo le recenti modifiche legislative e le norme del Decreto n. 48/2009.

Dal principio di neutralita' all'accentuazione di quello della derivazione.

L'art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, ave- va modificato l'art. 83 del TUIR, stabilendo che i componenti reddituali imputati direttamente a patrimonio netto per effetto dell'applicazione dei principi contabili internazionali (d'ora innanzi indicati come IAS) conservavano intatta la loro rilevanza nella determinazione del risultato d'esercizio tassabile. Se a questa disposizione si aggiunge l'altra di portata generale, contenuta nel medesimo art. 83 e applicabile senza eccezioni ai soggetti che adottano gli standard contabili internazionali fino alle novità introdotte dalla finanziaria del 2008, secondo cui il reddito tassabile è determinato partendo dal risultato civilistico (calcolato in conformità alle regole fissate dagli IAS) e introducendo le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle norme del Testo unico, risulta evidente che il legislatore aveva voluto salvaguardare l'indipendenza delle valutazioni fiscali rispetto a quelle operate in sede civilistica, sia per le imprese che si fossero ispirate nell'apprezzamento degli eventi gestionali ai criteri contabili nazionali sia per le imprese che avessero recepito i criteri contabili internazionali.

La preoccupazione che ha ispirato gli interventi del legislatore fino al 2007 era di garantire il rispetto del principio della neutralità.
Considerate nel loro insieme le disposizioni dell'art. 83 e dell'art. 11, la finalità a esse sottesa era chiaramente quella di evitare differenze per quanto concerne la determinazione del reddito fiscale tra imprese IAS e imprese non IAS.
Invero a prescindere dall'iscrizione diretta nel patrimonio netto per effetto delle regole IAS, i componenti che, secondo gli ordinari principi civilistici e tributari, hanno natura reddituale, dovevano essere presi in considerazione nel calcolo della base imponibile su cui si applicano le imposte dirette. Parimenti, il risultato d'esercizio, grandezza numerica calcolata applicando le regole contabili nazionali o internazionali, non era affatto recepito tal quale in ambito fiscale, ma, indipendentemente dal tipo di contabilità adottato, subiva un processo di adattamento e rideterminazione per renderlo coerente con i precetti del Testo unico.

Dunque, nella stima del reddito fiscale si adottavano regole valutative tendenzialmente omogenee e ripetitive, valide per ogni impresa, qualunque fosse la metodologia contabile impiegata. Gli eventuali contrasti tra i precetti civilistici e quelli fiscali erano risolti facendo prevalere sistematicamente i primi. L'indipendenza - non assoluta, ovviamente - dei criteri fiscali era difesa gelosamente da un'efficace rete di norme valevoli per tutti i contribuenti (IAS o non IAS).
Questo assetto è rimasto inalterato fino al termine del 2007, quando il legislatore ha - troppo repentinamente, secondo alcuni - modificato profondamente alcune regole fondamentali, venendo incontro alle istanze di cambiamento provenienti dal settore del mondo imprenditoriale che era tenuto, per volontà dello stesso legislatore, ad applicare i precetti IAS.

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