Lunedì 30 novembre 2015

La detrazione IRPEF per i figli a carico 2015

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La detrazione IRPEF per i figli a carico 2015
Per i figli a carico (quelli che nel corso dell'anno hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 Euro), è riconosciuta una detrazione IRPEF, indipendentemente dall'età del figlio, e dalla convivenza con il richiedente.
La detrazione spetta sia per i figli naturali riconosciuti, che per quelli adottivi e affidati o affiliati.

La detrazione è pari a 950 euro per ciascun figlio (1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni).

Le detrazioni sono aumentate:

  • di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap
  • di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, limitatamente ai contribuenti con più di tre figli a carico.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro diminuito del reddito complessivo e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Il beneficio della detrazione fiscale per i figli a carico è quindi, oltre certi importi, inversamente proporzionale al reddito complessivo.

In caso di genitori coniugati o conviventi la detrazione per figli a carico deve essere ripartita tra i genitori nella misura del 50%. I genitori possono però decidere di attribuire l'intera detrazione a quello dei due che ha il reddito complessivo più elevato.

La Circolare dell'Agenzia Entrate 20/E/2011 ha precisato che la scelta è vincolante per tutti i figli dei medesimi genitori, mentre è possibile applicare percentuali di detrazioni diverse in presenza di figli con altri genitori.

Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta:

  • al 100% al genitore affidatario, in mancanza di accordo, se il figlio è affidato esclusivamente ad uno dei genitori;
  • al 50% tra i genitori, in mancanza di accordo, se l'affidamento è congiunto o condiviso.
  • se vi è accordo, è fatta salva la possibilità di adottare le regole sopra riportate previste per i genitori coniugati o conviventi.

In caso di affido esclusivo o congiunto, qualora uno dei due genitori non potesse usufruire in tutto o in parte della detrazione per incapienza del suo reddito IRPEF, la detrazione è attribuita per intero all'altro genitore, che è però tenuto, salvo diverso accordo, a riversare all'altro genitore l'intera detrazione (in caso di affido esclusivo) o il 50% (in caso di affido congiunto).

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