Appare utile comprendere quale possa essere l'atteggiamento, anche in chiave strategica, utile per un contribuente che riceve un PVC.
Anzitutto, sarà importante indicare nella formulazione delle frasi da inserire nel PVC da parte del contribuente quanto segue (allo scopo di evitare un'eventuale c.d. confessione tacita): "prendo possesso solo oggi del presente PVC ed in ordine ad eventuali contestazioni in esso contenuto mi riservo, nei termini di legge, di produrre eventuali memorie anche ai sensi dell'art. 12, co 7 L 212/2000".
Una volta ricevuto il PVC esso si può (nei casi previsti) definire con totale acquiescenza e sanzioni ad 1/8. Detta strada, il più delle volte può risultare non del tutto conveniente in termini di riduzione quantitativa.
L'altra strada, spesso più conveniente, potrebbe essere rappresentata dall'invito al contraddittorio (facente sempre parte della "famiglia dell'accertamento con adesione") che prevede le sanzioni pari ad 1/8 sull'importo specificato nello stesso invito. Però, lo stesso non può effettuarsi nel caso in cui vi sia stato un precedente PVC e non si sia definito lo stesso. Ciò, però, non è del tutto "corretto" posto che se si riceve un PVC che poi potrà essere ridotto nella pretesa (richiesta dall'Ufficio attraverso l'invito - cfr Circolare n. 4/E del 16.2.2009), ebbene potrebbe prendersi (anche) la strada dell'eventuale e successivo invito al contraddittorio (nuovo). Pertanto, un ruolo fondamentale verrà giocato dall'art. 12, co 7 L. 212/2000 (in termini di provare a ridurre la pretesa portata dal PVC) e successivamente potrebbe essere utile instaurare un c.d. "contraddittorio oscuro" con A.E. (del tutto legittimo sia chiaro) che altro non è che un colloquio (informale) idoneo a provare a spiegare meglio le ragioni del 12, co 7 prima licenziato (oppure spiegare le ragioni anche in eventuale assenza di memorie di cui al 12 co 7 cit, soprattutto nel caso di errori oggettivi).
Si definiva "oscuro" proprio perché non è un vero contraddittorio ufficiale (come potrebbe essere il contraddittorio da studi di settore, ecc.) ma deve intendersi uno scambio di vedute/informazioni con controparte utile ad esporre le ragioni/spiegazioni di una riduzione emergente dai motivi del 12, co 7 cit. (per le ragioni presenti nello stesso-o comunque le eventuali ragioni del contribuente) tanto più se le stesse sono oggettive e, inoltre, importante può ritenersi perché in quella sede (colloquio) si può anche fare presente che accogliendo determinate questioni sollevate nelle memorie (12, co 7) il quantum della asserita pretesa si abbassa a … e conseguentemente si potrebbe anche valutare l'ipotesi di un'acquiescenza all'invito al contraddittorio che si basa sui nuovi importi specificati rinvenibili dal riconoscimento delle questioni specificate meglio.
Si ritiene, infatti, che, come predicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, i rapporti tra Fisco e cittadino devono sempre essere all'insegna della massima collaborazione e reciproco affidamento e, pertanto, i colloqui (ancorchè informali) fattivi di un'eventuale definizione (in ottica deflativa) si ritiene siano sempre importanti, anche perché, in questo modo, il cittadino sa di avere fatto tutto il possibile per spiegare nel migliore dei modi le proprie ragioni, in chiave amministrativa e, chiaramente, se ciò non sortisse effetti rimane sempre la strada giudiziale.
Pertanto, appare utile valutare molto attentamente le varie chance che la legge concede e, soprattutto, saperle valutare, anche assieme agli Uffici, in ottica sistematica.
Buon lavoro.
Docente alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in materia di diritto tributario e in particolare in riferimento al contenzioso tributario. Da agosto 2008 componente della Commissione... Leggi di più
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