La risposta all' Interpello 956-39/2018 da Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia Entrate ha portato importanti chiarimenti per quanto riguarda la tassazione delle operazioni in criptovalute e l'indicazione del loro possesso nel quadro RW.
Per quanto riguarda il primo aspetto, le plusvalenze derivanti da cessione/conversione di cripto valuta sono tassabili se si è in presenza di:
Di fatto la vendita di criptovalute viene assimilata ad una cessione di valuta estera e quindi genera un reddito diverso soggetto ad imposta sostitutiva del 26 %.
Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali e le disposizioni in materia di antiriciclaggio, la Direzione Regionale sostiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW.
Infine, il documento precisa che le valute virtuali non sono seggette all'IVAFE, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura "bancaria" (circolare Agenzia Entrate 2 luglio 2012, n. 28/E).
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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