Mercoledì 7 gennaio 2015

Legge di stabilità: esonero contributivo per l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato

a cura di: Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
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Legge di stabilità: esonero contributivo per l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato

Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) ), diviene operativo, dal 1° gennaio 2015, il nuovo esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (comma 118). In attesa dei necessari chiarimenti da parte degli enti coinvolti, evidenziamo i punti principali della norma.

  1. L'esonero è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati;
  2. Riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
  3. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro agricoli (comma 119), con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2014. L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Per il settore agricolo sono stati stanziati 2 milioni di euro per il 2015;
  4. Sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;
  5. L'esonero riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua;
  6. L'esonero non riguarda i premi e contributi dovuti all'Inail;
  7. L'esonero non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  8. L'esonero non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
  9. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  10. L'esonero non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l'azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore della legge di Stabilità (si conteggiano anche le società controllate o collegate). Il comma 121 stabilisce che i benefici contribuiti contenuto nell'art. 8, co. 9, della Legge n. 407/1990, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.
AUTORE:

Dott.ssa Giorgia Signaroldi

Consulente del lavoro
Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Nata nel 1971 ho conseguito la laurea in Economia Politica all’Università commerciale Luigi Bocconi nel 1995. Dopo aver frequentato un Master in Gestione e Organizzazione del personale, ho lavorato...
nell’Ufficio del Personale presso la sede milanese di una delle più importanti multinazionali leader nel settore dell'elettronica e della tecnologia digitale a livello mondiale., con la funzione di Responsabile della selezione e della formazione delle Risorse Umane. Ha conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro e la relativa iscrizione all'albo dei Consulenti del Lavoro di Piacenza nel 2003 (n. 195 del 25/09/2003). Sono titolare di uno Studio si consulenza del lavoro che si occupa di Amministrazione, Selezione Formazione e sviluppo delle Risorse Umane. Opero concretamente nell’ambito dell’intermediazione del personale, poiché sono delegata dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro a svolgere attività di intermediazione del lavoro, ricerca e selezione del personale, formazione e ricollocazione professionale (n° delega pc00952fl).
Grazie a tale delega, ho fondato, con altri Consulenti del Lavoro delegati di Piacenza e provincia, C.L.Ass., Consulenti del Lavoro Associati per l’intermediazione, un’associazione di Consulenti del Lavoro specializzata in ricerca e selezione del personale, formazione e ricollocazione professionale.
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