Giovedì 4 giugno 2009

LIMITI E CONDIZIONI PER LA DEDUZIONE INTEGRALE DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI TELEFONIA

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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LIMITI E CONDIZIONI PER LA DEDUZIONE INTEGRALE DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI TELEFONIA

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La questione esaminata dall'Agenzia delle entrate - 3. La problematica connessa alla deduzione limitata delle spese telefoniche - 4. La soluzione proposta dal contribuente - 5. La risposta dell'Agenzia delle entrate.

1. Premessa

L'Amministrazione finanziaria, in risposta ad un interpello proposto dal contribuente, con la pronuncia dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso prot. n. 954-59489 del 7 maggio 2009 , ha affermato che le spese telefoniche che integrano l'oggetto dell'attività dell'impresa e che concorrono direttamente alla formazione dei ricavi dell'impresa debbono ritenersi escluse dal novero degli oneri deducibili nella misura limitata dell'80 per cento ai sensi dell'art. 102, comma 9, del TUIR.
La pronuncia è assai significativa in quanto rinforza e chiarisce l'esatta portata dell'interpretazione già fornita dalla stessa Direzione centrale normativa e contenzioso con la risoluzione 21 luglio 2008, n. 309/E - nella quale, come noto, era già stato affermato il principio che non dovessero soggiacere alla deduzione limitata le spese telefoniche sostenute dal mandatario per conto del mandante - e con la risoluzione 24 luglio 2008, n. 320/E , ove la stessa Direzione ebbe a precisare che spetta la deduzione piena alle spese per le quali «non sussiste la possibilità di utilizzo o impiego differente da quello per finalità di carattere imprenditoriale».
In base alle conclusioni pervenute dall'Agenzia delle entrate, è possibile superare l'effetto distorsivo della tassazione parziale delle spese telefoniche direttamente correlate alla produzione dei ricavi mediante la distinzione, nell'ambito delle spese telefoniche da assoggettare a deduzione limitata, tra quelle di natura strumentale rispetto all'esercizio dell'attività esercitata, attività da cui derivano ricavi che, a loro volta, concorrevano integralmente alla formazione del reddito del soggetto che li consegue, e spese inerenti si all'esercizio dell'attività di impresa, ma che non costituiscono di per sé costi diretti di commessa o che formano oggetto di addebito a terzi soggetti, come gli oneri telefonici connessi al funzionamento degli uffici o della rete aziendale.

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