Venerdì 22 gennaio 2016

Lo Spesometro 2016

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Lo Spesometro 2016
L'articolo 21 del dl 78/2010, successivamente modificato dall'articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012, ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cosiddetto "spesometro").

Nella versione originale la norma prevedeva, per i soggetti passivi IVA, l'obbligo di comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore a:

  • 3.000 euro, al netto dell'IVA, per le operazioni documentate da fattura
  • 3.600 euro, comprensivi dell'IVA, per le operazioni non documentate da fattura.

Nella versione vigente, 'obbligo di comunicazione riguarda invece:

  1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo;
  2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA;
  3. le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

L'emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina quindi e comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dal suo importo.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

  • le importazioni,
  • le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del DPR 633/1972,
  • le operazioni intracomunitarie,
  • le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria,
  • e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

A livello soggettivo sono invece esonerati dallo spesometro i contribuenti che si avvalgono dei regime dei minimi/forfettari.

La comunicazione telematica può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Tuttavia, l'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:

  • acquisti da operatori economici sammarinesi
  • acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli
  • acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo

I termini per effettuare la trasmissione telematica sono:

  • il 10 aprile dell'anno successivo a quello riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile;
  • il 20 aprile dell'anno successivo a quello riferimento, per gli altri soggetti.
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    La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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